Ancora sul Collegato Lavoro: sollevata la questione di costituzionalità
Le argomentazioni sviluppate dal giudicante, nel corpo della predetta ordinanza, appaiono, ad opinione di chi scrive, giuridicamente corrette, così meritando integrale adesione.
Inoltre, sembra, altresì, opportuno segnalare la recente pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio (sentenza 528-2010), sul carattere aggiuntivo dell'indennità di cui alla norma citata in apertura.
avv. Vincenzo Caponera Retelegale Roma
Collegato lavoro: prime osservazioni sull'articolo 32, III° comma
Al riguardo si è già chiarito, che per licenziamenti invalidi devono, in conformità alla lettera della norma, intendersi:
1- i licenziamenti annullabili per carenza di giusta causa o di giustificato motivo;
2- i licenziamenti nulli ovvero quelli discriminatori, quelli intimati a causa di matrimonio e quelli intimati alla lavoratrice durante il periodo di gestazione.
Si è escluso, invece, che il predetto doppio termine decadenziale concerna, anche, il licenziamento orale.
La predetta opzione interpretativa, che si ritiene coerente con la lettera della norma, deve essere mantenuta presente e ferma ai fini della corretta esegesi dell'articolo 32, III° comma, lettera a) e b) per le ragioni che vedremo da qui a breve.
L'articolo 32, terzo comma, enuncia:
"Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), c.p.c.."
Ora, leggendo rapidamente l'articolo 32, lettera a), si potrebbe ritenere che il doppio termine decadenziale (60+270 giorni) trovi applicazione anche ai licenziamenti (ovviamente orali) intervenuti in un rapporto di lavoro nero (ovvero rapporti nei quali, a causa della mancata formalizzazione, si chiede sempre l'emissione di pronuncia di accertamento in punto di qualificazione del rapporto).
In realtà, ad opinione di chi scrive, tale possibile lettura appare errata.
Invero, se si ritenesse che la lettera a), dell'articolo 32, dispone l'applicazione del doppio termine di decadenza anche ai licenziamenti orali, intervenuti a cessazione di un rapporto di lavoro nero, ne risulterebbe l'irrazionalità dell'intero sistema normativo nonchè un insanabile contrasto con i principi già espressi dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, utilizzando le noti tecniche interpretative deve ritenersi:
1- che il doppio termine di decadenza investe esclusivamente i licenziamenti invalidi ed intimati in forma scritta;
2- che l'articolo 32, terzo comma, lettera a), si riferisce ai casi di recessi intimati in forma scritta in rapporti di lavoro comunque formalizzati che presuppongono la risoluzione di questioni attinenti la riconducibilità della modalità a progetto nell'area della subordinazione, con la conseguenza che il lavoratore o la lavoratrice dovrà, (stante la locuzione presente nella norma "ai livenziamenti che ...") al termine di ogni singolo contratto di lavoro a progetto e nel quale vi è il recesso in forma scritta, provvedere sia, all'impugnazione entro 60 giorni che, al deposito del ricorso nei successivi 270;
3- che l'articolo 32, terzo comma, lettera b) si riferisce, diversamente dalla fattispecie di cui al punto a), al solo caso di recesso in rapporto di collaborazione, anche nella modalità a progetto, nel quale non viene in rilievo alcuna questione sulla qualificazione del rapprto.
Ciò chiarito, ad opinione di chi scrive, appare opportuno proseguire nel richiamo dell'articolo 32, III° comma.
Dunque tale disposizione prosegue enunciando:
"Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) alla azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.lgs 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo."
Inoltre, proseguendo nel richiamo del testo normativo, il successivo quarto comma dispone:
"Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo si apllicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.lgs. 06 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.lgs 06 settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 c.c. con termine decorrente dalla data di trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276 si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".
Alla luce di tali disposizioni, chi scrive potrebbe anche ritenere costituzionalmente legittimo il termine di decadenza apposto ai licenziamenti invalidi, avendo la Corte Costituzionale già affermato la legittimità del termine di decadenza previsto per i soli casi di licenziamento, stante l'esistenza di un provvedimento espulsivo e il conseguente interesse della parte lavoratrice alla celere definizione della questione attinente l'affermata illegittimità dell'atto di licenziamento.
Ma negli altri casi?
L'articolo 32, terzo e quarto comma, (nella parte in cui prevede il doppio termine decadenziale in ipotesi di rapporti a progetto, trasferimernti individuali, trasferimento di azienda o del suo ramo, nullità del termine e somministrazione irregolare) a bene vedere si muove in una duplice direzione.
In primo luogo, incrementare la difficoltà dell'esercizio dell'azione, a tutela dei propri diritti, per la parte lavoratrice;
In secondo luogo conferire, per la parte datrice, una possibile sanatoria, derivante dal mancato rispetto dei termini decadenziali, pur in presenza di atti invalidi.
A fronte di ciò, la costituzionalità della normativa appare, ad opinione di chi scrive, quanto meno dubbia.
Invero:
Dubbia, in punto di contratti a termine, appare la tenuta della predetta normativa alla luce di quella comunitaria e del principio sancito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 314-2009.
Dubbia, in punto di trasferimento individuale o di azienda o di un suo ramo, appare la tenuta della normativa, lì ove prevede la decorrenza del termine in costanza di rapporto non assistito da stabilità.
Dubbia appare nel suo complesso la tenuta dell'intera normativa lì ove prevede, solo per i lavoratori, termini di decadenza non previsti, a conoscenza di chi scrive, per nessuna altra ipotesi di impugnazione di contratti invalidi.
Dubbia, infine, appare la tenuta dell'articolo 32, quarto comma, lettera d) stante la mancata individuazione del termine dal quale inizia a decorrere la decadenza.
avv. Vincenzo Caponera, Rete legale Roma
Collegato lavoro: prime osservazioni sull’articolo 32, I° e II° comma
Prime osservazioni sull’articolo 32, I° e II° comma
“Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».”
“2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.”
* ° *
L’articolo 32, novellando l’articolo 6 della legge 604-1966, prevede, a differenza della previgente disposizione, un duplice termine decadenziale incidente sulla intera area dei licenziamenti invalidi.
Alla luce di tale previsione, si pone, immediatamente e preliminarmente, per l’interprete, il problema di delimitare l’area dei licenziamenti invalidi, in quanto, solo attraverso tale preventiva delimitazione, è possibile individuare i casi per i quali sussiste, a pena di decadenza, l’onere di impugnazione e di esercizio dell’azione nei termini normativamente fissati.
Di certo, ad opinione di scrive, l’onere di impugnazione non è operante nel caso di licenziamento oralmente intimato, militando, a sostegno di tale lettura, due distinti argomenti:
1- il licenziamento oralmente intimato è, come è noto, ascrivibile al genus dell’inefficacia, essendo esso improduttivo di effetti giuridici. Il termine inefficacia, che originariamente compariva, in abbinamento alla categoria dell’invalidità, nell’originaria formulazione della norma, non appare nel testo di legge, qui in commento.
2- Il primo comma dell’articolo 32 si riferisce espressamente ai licenziamenti comunicati in forma scritta, con conseguente inapplicabilità della norma e, indi, del doppio termine decadenziale, a tutti i casi in cui il licenziamento sia stato intimato verbalmente.
Risolto, positivamente, tale aspetto, resta irrisolto il problema dell’esatta individuazione dell’area dei licenziamenti invalidi.
A mio modo di vedere l’area dell’invalidità comprende non solo, i casi di licenziamento intimati per giusta causa o giustificato motivo ma anche, la categoria dei licenziamenti nulli, essendo l’area della nullità ricompresa in quella dell’invalidità.
Pertanto, con la previsione qui in commento dovranno essere impugnati, entro i 60 giorni (e poi dovrà essere depositato il ricorso, entro 270 giorni, a pena di inefficacia dell’impugnazione stessa) tutti i licenziamenti nulli, tra i quali figurano quelli intimati per motivi discriminatori, per motivi di matrimonio ovvero quelli intimati alla lavoratrice in stato di gestazione.
Per tali categoria di licenziamenti, ovvero, per la categoria dei licenziamenti nulli e per quelli intimati per giusta causa e per giustificato motivo, dovrà essere prestata, da parte lavoratrice, la massima attenzione, in quanto, a decorrere dal 24 novembre 2010, entrerà in vigore il duplice termine decadenziale di 60 e 270 giorni.
Diversamente, al pari dei licenziamenti orali, non appare soggetta alla nuova disposizione la fattispecie del licenziamento per superamento del periodo di comporto, secco o per sommatoria (ovvero superamento del termine, previsto nei diversi c.c.n.l., di legittima assenza dal posto di lavoro a causa di malattia), non essendo esso qualificabile in termini di giustificato motivo oggettivo.
avv. Vincenzo Caponera Retelegale Roma
indennità sostitutiva delle ferie e decorrenza della prescrizione
Tribunale di Roma, sentenza 11210-010
“Al riguardo, premesso che è pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro è assistito da stabilità reale, con conseguente collocazione del dies a quo di decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro per i crediti che maturano con detta collocazione temporale, si osserva infatti che … per l’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si è compiuta alcuna prescrizione –sia che il termine si voglia considerare di durata quinquennale, ritenendo il credito in questione di natura contrattuale, sia che lo si voglia considerare di natura decennale, ponendosene invece in rilievo la natura risarcitoria-, posto che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro …”.
* ° *
Corretta appare, ad opinione di chi scrive, la pronuncia resa dal Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per le ragioni che da qui a breve verranno sviluppate.
L’articolo 10, dell’impianto normativo 66-2003, attutivo della direttiva comunitaria 93-104 e 2000-34, prevede, al primo e al secondo comma, che: “tale periodo va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Inoltre, la Corte di Giustizia, anche recentemente[1][2], ha affermato che “nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro non è più possibile l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l’art. 7, n. 2, della direttiva 2003-88 riconosce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria.”
Applicando tali principi ai rapporti lavorativi di lunga durata e caratterizzati da stabilità reale, è possibile risolvere la problematica afferente l’individuazione della sorte delle ferie maturate e non godute nel corso dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Problematica che non appare irrilevante anche a causa, in primo luogo, del sorgere del diritto all’indennità sostitutiva solo al momento della cessazione del rapporto e, in secondo luogo, del mancato riconoscimento, alla parte lavoratrice, del diritto-potere di auto-assegnarsi le ferie maturate e non godute.
Pertanto, tentando di fornire una soluzione interpretativa alla problematica in oggetto, si ritiene che se il diritto all’indennità sostitutiva, per espressa previsione normativa, sorge solo al momento della risoluzione del rapporto lavorativo, la prescrizione, qualsivoglia sia la natura del diritto alla predetta indennità, non potrà che iniziare a decorrere dal momento della cessazione del rapporto lavorativo, essendo quest’ultimo coincidente con il momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale soluzione esegetica, a cui la pronuncia in commento aderisce, appare ad opinione di chi scrive, sincrona con il dettato normativo che impone ed ancora, rispettivamente, la fruizione delle ferie maturate al termine prescritto e il sorgere del diritto all’indennità sostitutiva al momento della risoluzione del rapporto lavorativo.
avv. Vincenzo Caponera Retelegale Roma
[1] Corte di Giustizia 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06
[2] La Corte di Cass. a sez. unite, 24712-2008, aveva già affermato, su fattispecie precedente al D.lgs 66-2003, che: “le ferie non sono monetizzabili nel corso del rapporto di lavoro, stante la irrinunciabilità del diritto alla loro effettiva fruizione, onde il diritto alla indennità sostitutiva non può che sorgere alla fine del rapporto”
legittimazione ad agire nel procedimento di repressione di condotta antisindacale: una questione ancora aperta?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 04 marzo 2010 n. 5209 (in Guida al Lavoro n. 18-2010), ha affermato che: “In tema di rappresentatività sindacale il criterio legale dell’effettività dell’azione sindacale equivale al riconoscimento della capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che al fine del riconoscimento del carattere nazionale dell’associazione sindacale –richiesto per legittimare l’azione di repressione antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.- assume rilievo, più che la diffusione delle articolazioni territoriali, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio economico dell’intero paese …”.
Il principio elaborato dalla Corte di Legittimità, nella predetta pronuncia, non appare ad opinione di chi scrive convincente.
Alla luce di tale mancata adesione, si rende, allora, opportuno chiarire le ragioni di critica.
* ° *
Il Giudice delle Leggi [1], in anni lontani, ebbe modo di precisare che “la garanzia del libero sviluppo di una normale dialettica sindacale è assicurata dallo Statuto, non solo attraverso il divieto dei sindacati di comodo (art. 17), ma anche e soprattutto attraverso il fondamentale strumento di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro previsto dall’articolo 28, il cui impiego presuppone una dimensione organizzativa –quella nazionale- che, per non essere legata …. alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie perseguite a quel livello. …”.
La Corte Costituzionale, dunque, con la anzidetta pronuncia, ha avuto modo di chiarire che il filtro selettivo richiesto, ai fini dell’azionabilità della procedura di repressione, è ben meno gravoso di quello richiesto (ex art. 19 Stat. Lav.) per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e indi per l’accesso alla legislazione di sostegno.
Appare, allora, evidente che svincolare il requisito della nazionalità, richiesto dall’articolo 28 S.L., dalla stipulazione di contratti collettivi, non può che equivalere al riconoscimento che gli articoli 19 e 28 Stat. Lav. hanno distinti ambiti di operatività e che, indi, l’accesso alla speciale tutela, per la repressione della condotta antisindacale, è basato su un filtro selettivo diverso da quello richiesto dall’articolo 19 S.L..
L’anzidetto principio, oltre ad essere stato reiteratamente affermato in una alluvionale produzione giurisprudenziale, è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di nomofilachia[2], la quale, sul punto, ha affermato che:
“su tale questione gli orientamenti espressi sono stati univoci nel senso di ritenere sussistente la legittimazione attiva di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, … essendo determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del territorio nazionale (Cass. 17 ottobre 1990 n. 10114; 20 aprile 2002 n. 5765; 07 agosto 2002 n. 11833; 26 febbraio 2004 n. 3917; 03 giugno 2004 n. 10616; 10 gennaio 2005 n. 269). … Sulla specifica questione della legittimazione delle organizzazioni che non abbiano limitato ad una sola predeterminata categoria professionale il fine della loro attività, e, quindi, mirino ad associare e tutelare i lavoratori in genere, la soluzione, in linea di principio, deve essere positiva. In tal senso depongono la mancanza di elementi normativi testuali di segno contrario, la libertà delle associazioni sindacali di scegliere le modalità organizzative secondo cui operare, e, infine, la circostanza che la mancanza di un’unica categoria di riferimento non esclude che, in via presuntiva e tendenziale, la dimensione nazionale assicuri l’operare di scelte, nell’azione sindacale, maggiormente consapevoli e razionali e, quindi, con maggiori probabilità, funzionali alla protezione degli interessi dei lavoratori. … Il carattere intercategoriale dell’associazione sindacale, tuttavia, qualche specifico riflesso può avere in tema di accertamento di adeguata diffusione della medesima sul territorio nazionale. Sulla base del principio, ricavabile dalla stessa giurisprudenza costituzionale sopra citata, secondo cui, ai fini della legittimazione al ricorso ex art. 28 S.L., è necessaria la presenza di un sindacato dotato di un minimo di rappresentatività non limitata ad una dimensione locale, ma diffusa nel territorio nazionale, la dove si rinviene la categoria di riferimento del sindacato stesso, in linea di principio i limiti minimi di presenza sul territorio di un sindacato intercategoriale devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti a un’associazione di categoria. Tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività richiesta dall’art. 28 Stat. Lav. costituisce, come si è detto, un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività. …”
Alla luce del predetto principio, ribadito dalla Corte a Sezioni Unite, sembra che il filtro selettivo richiesto dall’articolo 28 Stat. Lav. risulti essere soddisfatto, lì ove, l’organizzazione sindacale, diffusa sul territorio nazionale, svolga un’attività sindacale estesa su buona parte del territorio nazionale: attività sindacale, che non identificandosi e non potendosi identificare esclusivamente nella stipulazione di un contratto collettivo, ben può, dunque, svilupparsi, per la sua poliedricità, in una molteplicità di forme, tra cui l’indizione di scioperi generali o nazionali di categoria, l’indizione di assemblee, la presentazione di piattaforme rivendicative, l’organizzazioni di convegni, la presentazioni di note ed osservazione alla Commissione di Garanzia ecc.
Principi questi che costituiscono orientamento più che consolidato, tanto e che, recentemente, la Corte di Cassazione[3] ha avuto modo di ribadire che la legittimatio ad agendum compete ad associazioni sindacali diffuse sul territorio e che svolgono attività sindacale, non su tutto ma su buona parte del territorio nazionale, “per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l’azione dei singoli organismi territoriali”.
A tali sedimentati principi, a cui si presta integrale adesione, si contrappone un orientamento che ritiene[4] che “espressione nazionale dell’attività sindacale è la stipula di contratti collettivi di quel livello”.
Si tratta di un orientamento che sembra in contrasto con i principi elaborati, dapprima, dalla Corte Costituzionale e, successivamente, ribaditi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite[5].
Infatti, l’asserire che il requisito della nazionalità si identifica nella stipulazione con un contratto collettivo nazionale equivale a fornire un’interpretazione dei criteri selettivi di cui all’articolo 28 Stat. Lav. ben più rigorosi di quelli attualmente richiesti dall’articolo 19 della 300-1970, essendo sufficiente, ai fini della costituzione della r.s.a., la sottoscrizione di un contratto di secondo livello.
Ciò, evidentemente, costituisce un principio antitetico a quello, consacrato dal Giudice delle Leggi e dalla Corte di nomofilachia, “secondo cui la rappresentatività richiesta dall’art. 28 Stat. Lav. costituisce, come si è detto, un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività.”
Tanto è che due pronunce della Corte di Cassazione[6], tra cui quella in apertura, pur ponendosi nello stesso solco della anzidetta pronuncia, hanno cercato di correggere il predetto orientamento, includendo nella categoria dei contratti collettivi utili, ai fini della legittimazione, anche quelli gestionali (seppur un diverso orientamento pervenga ad escluderne la natura di fonte collettiva): “al fine del riconoscimento del carattere nazionale dell’associazione sindacale assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture dell’associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale” ovvero “di un contratto collettivo gestionale … in quanto l’imporre, o contribuire con la propria condotta negoziale a rendere applicabile su tutto il territorio del paese, le regole dettate da detto contratto è indice di una incisiva e concreta effettività della sua specifica forza negoziale … E’ stato statuito da questa Corte di Cassazione che le regole contemplate negli accordi gestionali sono volte a delimitare l’ambito del potere del datore di lavoro concorrendo a disciplinare importanti aspetti del rapporto di lavoro … Detti accordi, inoltre … esprimono la capacità negoziale delle organizzazioni sindacali firmatarie, che è il presupposto per il riconoscimento del diritto di queste a costituire r.s.a. (così Cass. 24 settembre 2004 n. 19271) ”.
Pur tuttavia, appare evidente che tale orientamento si presta alle stesse obiezioni del suo precedente, in quanto esso si pone in contrasto con il principio elaborato dal Giudice delle Leggi e dalla Corte di nomofilachia, sostanziandosi nel rendere il requisito di accesso alla procedura, ex art. 28 Stat. Lav., ben più gravoso del filtro richiesto dall’articolo 19 Stat. Lav..
In conclusione, riepilogati i diversi orientamenti, si ritiene, per le ragioni esplicitate, che il principio elaborato dalla Corte di Cassazione a sezione unite appaia preferibile essendo ben aderente all’osservazioni avanzate dalla Corte Costituzionale e allo stesso testo normativo.
Retelegale Roma V. Caponera
[1] Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 334
[2] Corte di Cassazione a sezione unite 21 dicembre 2005 n. 28269
[3] C. Cass. 06 giugno 2006 n. 13250; 14 marzo 2006 n. 5506
[4] C. Cass. 23 marzo 2006 n. 6429
[5] Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 334; Corte di Cassazione a sezione unite 21 dicembre 2005 n. 28269
[6] C. Cass. 11 gennaio 2008 n. 520; 09 gennaio 2008 n. 212. Entrambe redatte dal medesimo estensore.
Versamento dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni non firmatarie: una ulteriore conferma
Infatti, il D.P.R. 180-1950, nella versione novellata, non vietando l'utilizzabilità dell'istituto della cessione, si limita a porre in essere una diversa regolamentazione delle cessioni di credito, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in danaro oppure al pagamento di debiti diversi.
Al riguardo, il Tribunale di Roma, compiendo l'esegesi del predetto D.P.R., lucidamente osserva:
"la nuova normativa non ha quindi introdotto un divieto generale di cessioni di credito di natura retributiva ... ma ha soltanto resa più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la duisciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, al chiaro fine di contrastare il fenomeno dell'usura. L'ipotesi del prestito non costituisce, tuttavia, l'unica possibile cessione del credito retributivo, come dimostra la previsione dell'articolo 52 ...".
Alla luce di tale pronuncia, può dunque ritenersi maggioritario l'orientamento giuresprudenziale che riconosce, pur nella vigenza del novellato D.P.R. 180 del 1950, l'utilizzabilità dello strumento della cessione, ai fini del versamento dei contributi sindacali a favore di quelle organizzazioni che non hanno provveduto a sottoscrivere il c.c.n.l..
Rete Legale Roma -Vincenzo Caponera
il D.D.L. n. 1441: "i nuovi diritti" nell'età della precarietà
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167)
(Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441,
stralciati con deliberazione dell’Assemblea il 5 agosto 2008)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 novembre 2009
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SCAJOLA)
DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
(BRUNETTA)
DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(SACCONI)
DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(CALDEROLI)
E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2009
(Relatore: CAZZOLA)
NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 21 gennaio 2010, ha deliberato di
riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a
riferire oralmente.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PAGINA BIANCA
N. 1441-quater-C
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 28 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1167)
(Già articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441,
stralciati con deliberazione dell’Assemblea il 5 agosto 2008)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 novembre 2009
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SCAJOLA)
DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
(BRUNETTA)
DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(SACCONI)
DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(CALDEROLI)
E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2009
(Relatore: CAZZOLA)
NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 21 gennaio 2010, ha deliberato di
riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a
riferire oralmente.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-B, limitatamente
alle parti modificate dal Senato ed agli ulteriori emendamenti
approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 19 gennaio
2010;
ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già
espresso in prima lettura in data 2 ottobre 2008, e rilevato che:
il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate al
Senato, reca un contenuto estremamente complesso e investe numerosi
profili della disciplina giuslavoristica (controversie di lavoro,
lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi,
ammortizzatori sociali; servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione
femminile, misure di contrasto al lavoro sommerso), in cui
si innestano alcune nuove disposizioni di delega legislativa, segnatamente
in materia di lavori usuranti (articolo 1), di riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero del lavoro (articolo 2), di riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 24),
di armonizzazione del sistema di tutela assistenziale e previdenziale
del personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 29,
comma 7); inoltre, l’articolo 48, novellando integralmente i relativi
commi dell’articolo 1 della legge n. 247 del 2007, riapre sostanzialmente
i termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione e apprendistato
e di occupazione femminile; non risulta tuttavia pertinente a
tale ambito normativo la previsione, all’articolo 49, volta ad incrementare
l’autorizzazione di spesa ai fini dell’indennizzo ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
esso reca, in alcuni casi, modifiche non testuali alla disciplina
vigente ed in particolare: l’articolo 1, comma 2, integra in nodo
indiretto i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge n. 247 del 2007; l’articolo 39 estende ai fondi intestati al
Ministero del lavoro la disciplina dell’impignorabilità applicabile ai
fondi destinati al Ministero della salute, modificando così in maniera
non testuale, per due distinti profili, l’articolo 1, comma 294, della
legge finanziaria 2006; l’articolo 42 modifica i criteri di calcolo della
retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali,
con riferimento all’anzianità contributiva maturata successivamente
al 31 dicembre 2004, operando in maniera non testuale
rispetto alla disciplina recata dall’articolo 8 della legge n. 155 del
1981;
reca disposizioni di interpretazione autentica (articolo 21 e
articolo 29, comma 4) e di carattere derogatorio (articolo 7, comma
1, capoverso 1-quinquies; articolo 8, comma 2);
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
presenta disposizioni che recano termini già scaduti, per le
quali andrebbe quindi verificata l’eventuale portata retroattiva (articolo
27, comma 1; articolo 45); inoltre, l’articolo 49 incrementa
un’autorizzazione di spesa « per ciascuno degli anni 2009 e 2010 »);
il disegno di legge incide, in più punti, su fonti secondarie sia
determinandone l’abrogazione (articolo 12) sia rilegificando materie
disciplinate da regolamenti di delegificazione (articolo 4, comma 1, e
articolo 30) sia intervenendo con modifiche non testuali su regolamenti
ministeriali (articolo 51);
il provvedimento, inoltre, adotta espressioni generiche, dal
significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad
esempio, l’articolo 38 prevede la facoltà del Ministro del lavoro di
prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, senza specificare il tipo
di atto da adottare né i criteri da seguire per l’individuazione delle
misure);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo
16-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente:
si verifichi la portata normativa delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 5, comma 1, lettera c) – che attribuisce esplicitamente
le controversie in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative
riguardanti l’impiego di lavoro irregolare alla competenza
del giudice ordinario – dal momento che esso appare sovrapporsi a
quanto statuito dall’articolo 22-bis, comma 2, lettera a), della legge
n. 689 del 1981, che pure dichiara la competenza del giudice
ordinario sul giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria « quando la
sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni
in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza
obbligatoria »;
b) l’articolo 34-bis, in materia di spese di giustizia nel processo
del lavoro – che prevede la soppressione della voce n. 1639 dell’allegato
A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge
2 aprile 1958, n. 319 – dal momento che tale voce è già stata
soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008, consentendo dunque alla
citata legge n. 319 del 1958 di sopravvivere all’effetto abrogativo, come
ulteriormente sancito dalla sua inclusione nella ricognizione delle
disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970, di cui si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore effettuata con il recente
decreto legislativo n. 179 del 2009, in attuazione dell’articolo 14 della
legge n. 246 del 2005;
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
si sopprimano le disposizioni volte a modificare in modo implicito
e frammentario disposizioni contenute in provvedimenti di rango
subordinato e segnatamente:
a) l’articolo 30, che estende i limiti di età per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari
discipline indicate dagli appositi bandi di concorso, incidendo dunque
in modo non testuale sui regolamenti di delegificazione adottati in
materia (decreti del Presidente della Repubblica n. 316 del 2002, per
la Guardia di finanza; n. 393 del 2003 per la Polizia di Stato; n. 83
del 2004 per l’Arma dei carabinieri; n. 113 del 2005 per le Forze
armate);
b) l’articolo 51, che reca una modifica non testuale dell’articolo
3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro n. 158 del 2000 in
materia di nomina del Comitato amministratore del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente
dalle imprese di credito.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente:
all’articolo 24, comma 1, lettera d) – che indica, tra i principi
e criteri direttivi della delega ivi prevista, anche la « ridefinizione dei
presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la
fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente
articolo, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della
relativa disciplina » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di verificare se
le espressioni adottate costituiscano un parametro sufficiente vincolante
per il legislatore delegato; peraltro, andrebbe anche valutata
l’opportunità di differenziare tale delega da quella di cui all’articolo
48, comma 1, lettera c), sulla « revisione della vigente normativa in
materia di congedi parentali, con particolare riferimento all’estensione
della durata di tali congedi e all’incremento di genere anche di tipo
retributivo »;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all’articolo 34, comma 5, ed all’articolo 52 – che intervengono
sulla disciplina di alcune fattispecie contrattuali di lavoro, al fine di
determinare le misure indennitarie da riconoscere al lavoratore in
caso di specifiche violazioni della normativa – dovrebbe valutarsi
l’opportunità di chiarire se in entrambe le disposizioni tra gli effetti
dell’accertamento giudiziario possano esservi anche effetti costitutivi
del rapporto di lavoro (come sembra desumersi dalla locuzione « Nei
casi di conversione del contratto a tempo determinato » di cui
all’articolo 34 e dall’espressione « in caso di accertamento della natura
subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa »)
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ovvero ciò sia invece precluso, in considerazione della natura « onnicomprensiva
» dell’indennità prevista dall’articolo 34 e dalla circostanza
che l’articolo 52 dispone nel senso che il datore di lavoro, in
presenza di determinati comportamenti « è tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità » ivi stabilita;
andrebbe peraltro valutata l’opportunità di precisare se tale disciplina
operi solo con riguardo ai procedimenti in corso;
all’articolo 50, comma 5 – che novella l’articolo 12 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 – dovrebbe valutarsi l’esigenza di coordinare
la lettera a) e la lettera f), in quanto quest’ultima riferisce gli
interventi del citato articolo 12 « con esclusivo riferimento ai lavoratori
assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione », definizione
non del tutto coincidente con quella adottata dalla lettera a)
per individuare la platea di beneficiari.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater-B
Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante
« Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione
di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro »;
rilevato che il nuovo testo reca una pluralità di disposizioni
riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali: difesa e
Forze armate; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale;
tenuto conto che il testo interviene altresì su materie di
competenza concorrente tra Stato e regioni tra cui, in particolare:
tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
rilevato che la lettera d) del comma 1 dell’articolo 24, che reca
« Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
congedi, aspettative e permessi », indica tra i principi e criteri direttivi
la « ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei
requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine
di garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina »;
segnalato, in proposito, come tali principi si configurino più
propriamente come ambito materiale della predetta disposizione di
delega, senza conseguentemente che siano individuati puntualmente
criteri e principi direttivi da seguire nella sua attuazione;
tenuto conto che il comma 7 dell’articolo 29 delega il Governo
ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del
personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza
tuttavia prevedere l’espressione del parere parlamentare;
rilevato che l’articolo 34-bis, in materia di spese di giustizia nel
processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639
dell’allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, e che tale voce risulta già
soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008, convertito in legge dalla
legge 18 febbraio 2009, n. 9;
evidenziato che l’articolo 38, che introduce una generica facoltà
del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro,
da una parte non specifica il tipo di atto da adottare nei criteri da
seguire per l’individuazione delle misure e, dall’altra parte, si configura
come un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera
trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato « previdenza
sociale », nella materia di competenza concorrente « tutela e
sicurezza del lavoro » e nella materia di competenza residuale delle
regioni « servizi sociali »;
segnalato che l’articolo 52 – che interviene sulla materia
dell’accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – potrebbe
incidere sulle aspettative dei lavoratori, che, sulla base del quadro
legislativo all’epoca vigente, avevano rifiutato entro il 30 settembre
2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e avevano
avviato un’azione giudiziaria, contando su un quadro legislativo che
non solo consentiva di ottenere risarcimenti in luogo di indennizzi, ma
permetteva anche la conversione giudiziale del rapporto di lavoro; per
quanto riguarda i datori di lavoro, inoltre, la disposizione sembra
precludere l’applicabilità di misure esclusivamente indennitarie a
coloro che non avevano proceduto ad offerta entro il 30 settembre
2008,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 24, comma 1, lettera d), che reca « Delega al
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
aspettative e permessi », appare opportuno indicare principi e criteri
direttivi più puntuali, considerato che il riferimento – attualmente
previsto nel testo – alla « ridefinizione dei presupposti oggettivi e la
precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative
e permessi, al fine di garantire l’applicazione certa ed uniforme della
relativa disciplina », sembra configurarsi come ambito materiale della
disposizione di delega piuttosto che come principi e criteri direttivi da
seguire nella relativa attuazione;
b) al comma 7 dell’articolo 29, che reca una delega al Governo
per l’armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale
del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si
segnala l’opportunità di prevedere l’espressione del parere parlamentare;
c) si segnala l’esigenza di eliminare il riferimento alla voce di
cui all’articolo 34-bis, che risulta già soppressa dal decreto-legge
n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2009, n. 9;
d) all’articolo 38, che introduce una generica facoltà del
Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro,
appare opportuno specificare il tipo di atto da adottare ed i criteri
da seguire per l’individuazione delle misure, tenendo altresì presente
che si tratta di un ambito di intervento che sembra ricadere, in
maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato
« previdenza sociale », nella materia di competenza concorrente « tutela
e sicurezza del lavoro » e nella materia di competenza residuale
delle regioni « servizi sociali »;
e) con riguardo all’articolo 52 – che interviene sulla materia
dell’accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – valuti la
Commissione di merito se dall’individuazione del limite temporale del
30 settembre 2008 non possa derivare un’irragionevole disparità di
trattamento tra categorie di lavoratori e di datori di lavoro.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
PARERE FAVOREVOLE
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C.
1441-quater-B recante « Delega al Governo in materia di lavori
usuranti e di riorganizzazioni di enti, misure contro il lavoro
sommerso e norme in materia di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
tenuto conto dell’elevata percentuale di dispersione scolastica
esistente nel Paese e della esigenza di riconoscere anche in Italia la
funzione formativa del lavoro, come previsto dalla cosiddetta « legge
Biagi », che disciplina un serio tipo di apprendistato di stampo
europeo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
appare necessario che la previsione di cui all’articolo 50, comma
2-bis, sia adeguatamente regolamentata dal Ministero delle politiche
sociali di intesa con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca,
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
e sostenuta da risorse finanziarie, al fine di consentire ai quindicenni
di scegliere la formazione attraverso lo strumento dell’apprendistato
per assolvere l’obbligo e il diritto-dovere di istruzione secondo gli
ordinamenti nazionali.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-B, recante « Deleghe
al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
sottolineata l’importanza della disposizione contenuta nel comma
3 dell’articolo 37 del provvedimento, che ripristina l’incentivo alla
progettazione originariamente previsto dal comma 5 dell’articolo 92
del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto « Codice appalti »);
tenuto conto che per i comuni, soprattutto per quelli piccoli,
tale incentivo è uno strumento importante per realizzare i lavori in
economia e che questo si traduce direttamente in maggiori risorse a
disposizione e in maggiori e migliori servizi per i propri cittadini;
ritenuto che l’istituto dell’incentivo per la progettazione permette
di valorizzare le professionalità interne delle pubbliche amministrazioni,
nell’ottica del buon governo e del risparmio delle risorse
pubbliche, senza incidere sulla concorrenza con il mondo imprenditoriale
privato;
richiamato, altresì, il contenuto del parere espresso dalla VIII
Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in
occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo concernente
« ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/
18/CE », nel quale si pone fra le condizioni cui si subordina il giudizio
favorevole la necessità di « reperire le risorse necessarie al fine di
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ripristinare l’originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del
medesimo articolo 92, inopportunamente ridotta allo 0,5 per cento
dall’articolo 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 »;
formulato, quindi, l’auspicio di una definitiva approvazione
della disposizione in questione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno
di legge C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato
dal Senato, recante « Delega al Governo in materia di lavori
usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro
sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di
lavoro », quale risultante dagli emendamenti approvati,
esaminato, in particolare, l’articolo 23, in materia di età
pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale;
preso atto che tale articolo introduce norme solo in parte
analoghe a disposizioni contenute nel provvedimento all’esame della
XII Commissione in materia di governo delle attività cliniche (C. 799
e abbinate);
auspicando che in un successivo provvedimento possa essere
riordinata organicamente la materia del pensionamento dei medici e
del personale sanitario,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di
legge C. 1441 quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato
dal Senato, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera,
recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro, su cui la Commissione ha espresso parere il 1o
ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera ed il 18 novembre
2008 alle commissioni riunite 1a e 11a del Senato;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di
benefici previdenziali, di riordino di enti vigilati dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di rapporto di lavoro e di
disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera o)
(previdenza sociale), lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera l)
(giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della
Costituzione;
evidenziato che le disposizioni relative al personale delle regioni
e degli enti locali le relative previsioni si delineano quali norme di
principio cui le regioni sono tenute a conformare la concorrente
potestà legislativa loro riservata;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare che
i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) valuti altresì la Commissione l’opportunità di prevedere un
pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell’attuazione della
delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e
politiche di sostegno al lavoro.
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
TESTO
APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO
MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA
TESTO
DELLA COMMISSIONE
ART. 1.
(Delega al Governo per la
revisione della disciplina in
tema di lavori usuranti).
ART. 1.
(Delega al Governo per la
revisione della disciplina in
tema di lavori usuranti).
ART. 1.
(Delega al Governo per la
revisione della disciplina in
tema di lavori usuranti).
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
di riassetto normativo, al
fine di concedere ai lavoratori
dipendenti impegnati
in particolari lavori o attività
e che maturano i
requisiti per l’accesso al
pensionamento a decorrere
dal 1o gennaio 2008 la possibilità
di conseguire, su
domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con
requisiti inferiori a quelli
previsti per la generalità
dei lavoratori dipendenti,
secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 247.
Restano ferme le modalità
procedurali per l’emanazione
dei predetti decreti legislativi
indicate nei commi
90 e 91 e le norme di
copertura finanziaria di cui
al comma 92 del citato articolo
1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
1. Identico. 1. Identico.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. I princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, nel
cui rispetto il Governo è
delegato ad adottare la
revisione della disciplina in
tema di lavori usuranti di
cui al comma 1, sono integrati
da una clausola di
salvaguardia idonea a
garantire un meccanismo
di priorità nella decorrenza
dei trattamenti pensionistici
qualora, nell’ambito della
funzione di accertamento
del diritto al beneficio,
emergano scostamenti tra il
numero di domande accolte
e la copertura finanziaria
a disposizione.
2. I princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, nel
cui rispetto il Governo è
delegato ad adottare la
revisione della disciplina in
tema di lavori usuranti di
cui al comma 1, sono integrati
da una clausola di
salvaguardia idonea a
garantire un meccanismo
di priorità, in ragione della
maturazione dei requisiti
agevolati e, a parità degli
stessi, della data di presentazione
della domanda, nella
decorrenza dei trattamenti
pensionistici qualora,
nell’ambito della funzione
di accertamento del diritto
al beneficio, emergano scostamenti
tra il numero di
domande accolte e la
copertura finanziaria a
disposizione.
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 2.
(Delega al Governo per la
riorganizzazione di enti vigilati
dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche
sociali).
ART. 2.
(Delega al Governo per la
riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali).
ART. 2.
(Delega al Governo per la
riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della
salute).
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
finalizzati alla riorganizzazione
dell’Istituto
superiore di sanità, dell’Agenzia
nazionale per i
servizi sanitari regionali,
dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali,
della Croce rossa italiana,
della Lega italiana per la
lotta contro i tumori, dell’Agenzia
italiana del farmaco,
dell’Istituto per lo
sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori,
dell’Istituto per gli affari
sociali e della società Italia
Lavoro Spa nonché alla
ridefinizione del rapporto
di vigilanza del Ministero
del lavoro, della salute e
delle politiche sociali sugli
stessi enti, istituti e società,
in base ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
finalizzati alla riorganizzazione
degli enti, istituti
e società vigilati dal
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali nonché alla ridefinizione
del rapporto di vigilanza
del Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali sugli stessi
enti, istituti e società, ferme
restando la loro autonomia
di ricerca e le funzioni loro
attribuite, in base ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi:
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
finalizzati alla riorganizzazione
degli enti, istituti
e società vigilati dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero
della salute nonché
alla ridefinizione del rapporto
di vigilanza dei predetti
ministeri sugli stessi
enti, istituti e società
rispettivamente vigilati, ferme
restando la loro autonomia
di ricerca e le funzioni
loro attribuite, in
base ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
a) semplificazione e
snellimento dell’organizzazione
e della struttura
amministrativa degli enti,
istituti e società vigilati,
adeguando le stesse ai princìpi
di efficacia, efficienza
ed economicità dell’attività
amministrativa e all’organizzazione
del Ministero
del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, prevedendo,
ferme restando le
specifiche disposizioni
vigenti per il relativo personale
in servizio alla data
di entrata in vigore della
presente legge, il riordino
delle competenze dell’Istituto
per lo sviluppo della
formazione professionale
dei lavoratori, dell’Istituto
per gli affari sociali e della
società Italia Lavoro Spa,
nonché l’eventuale trasformazione
di quest’ultima in
ente pubblico economico;
a) semplificazione e
snellimento dell’organizzazione
e della struttura
amministrativa degli enti,
istituti e società vigilati,
adeguando le stesse ai princìpi
di efficacia, efficienza
ed economicità dell’attività
amministrativa e all’organizzazione
del Ministero
del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, prevedendo,
ferme restando le
specifiche disposizioni
vigenti per il relativo personale
in servizio alla data
di entrata in vigore della
presente legge, il riordino
delle competenze dell’Istituto
per lo sviluppo della
formazione professionale
dei lavoratori, dell’Istituto
per gli affari sociali e della
società Italia Lavoro Spa,
nonché il riordino del sistema
degli enti e delle amministrazioni
e degli enti statali
aventi compiti di vigilanza
e controllo in materia
di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, prevedendo
l’unificazione delle
attuali attività, sottoposte
ad un unico coordinamento;
a) semplificazione e
snellimento dell’organizzazione
e della struttura
amministrativa degli enti,
istituti e società vigilati,
adeguando le stesse ai princìpi
di efficacia, efficienza
ed economicità dell’attività
amministrativa e all’organizzazione
rispettivamente
del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del
Ministero della salute, prevedendo,
ferme restando le
specifiche disposizioni
vigenti per il relativo personale
in servizio alla data
di entrata in vigore della
presente legge, il riordino
delle competenze dell’Istituto
per lo sviluppo della
formazione professionale
dei lavoratori, dell’Istituto
per gli affari sociali e della
società Italia Lavoro Spa;
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
b) razionalizzazione e
ottimizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento,
previa riorganizzazione dei
relativi centri di spesa e
mediante adeguamento dell’organizzazione
e della
struttura amministrativa
degli enti e istituti vigilati ai
princìpi e alle esigenze di
razionalizzazione di cui
all’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre
2006, n. 296, riconoscendo
il valore strategico degli
istituti preposti alla tutela
della salute dei cittadini;
b) identica; b) identica;
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) ridefinizione del
rapporto di vigilanza tra il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali e gli enti e istituti
vigilati, prevedendo, in particolare,
per il Ministero
del lavoro, della salute e
delle politiche sociali la
possibilità di emanare indirizzi
e direttive nei confronti
degli enti o istituti
sottoposti alla sua vigilanza;
c) ridefinizione del
rapporto di vigilanza tra il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali e gli enti e istituti
vigilati, prevedendo, in particolare,
per il Ministero
del lavoro, della salute e
delle politiche sociali la
possibilità di emanare indirizzi
e direttive nei confronti
degli enti o istituti
sottoposti alla sua vigilanza
e per l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro
(INAIL) la possibilità di
emanare, nel quadro dei
predetti indirizzi e direttive
del Ministero, specifiche
direttive all’Istituto superiore
per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro
(ISPESL) sulla materia della
sicurezza dei luoghi di
lavoro, al fine di assicurare,
anche attraverso la previsione
di appositi modelli
organizzativi a tale scopo
finalizzati, l’effettivo coordinamento
in materia previsto
dall’articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e la funzionalità
delle attività di ricerca
svolte dall’ISPESL rispetto
agli obiettivi definiti a livello
nazionale;
c) ridefinizione del
rapporto di vigilanza tra il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero
della salute e gli enti e
istituti vigilati, prevedendo,
in particolare, per i predetti
ministeri la possibilità di
emanare indirizzi e direttive
nei confronti degli enti o
istituti sottoposti alla loro
vigilanza e, per l’Istituto
nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), la competenza
ad emanare, nel quadro
degli indirizzi e delle
direttive adottati dal Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto
con il Ministero della
salute, specifiche direttive
all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) sulla
materia della sicurezza dei
luoghi di lavoro, al fine di
assicurare, anche attraverso
la previsione di appositi
modelli organizzativi a tale
scopo finalizzati, l’effettivo
coordinamento in materia
previsto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e la funzionalità
delle attività di ricerca
svolte dall’ISPESL rispetto
agli obiettivi definiti a livello
nazionale;
c-bis) organizzazione
del Casellario centrale
infortuni, nel rispetto delle
attuali modalità di finanziamento,
secondo il principio
di autonomia funzionale,
da perseguire in base
ai criteri di cui alle lettere
a) e b) del presente comma;
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
d) previsione dell’obbligo
degli enti e istituti
vigilati di adeguare i propri
statuti alle disposizioni dei
decreti legislativi emanati
in attuazione del presente
articolo, entro il termine di
sei mesi dalla data di
entrata in vigore degli stessi.
d) identica. d) identica.
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro
del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze,
con il Ministro per la
pubblica amministrazione e
l’innovazione, con il Ministro
dello sviluppo economico,
nonché con il Ministro
della difesa limitatamente
al decreto legislativo
relativo alla riorganizzazione
della Croce rossa italiana,
sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative e previo
parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che
si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi;
decorso tale termine, il
Governo può comunque
procedere. Successivamente,
gli schemi sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione
del parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono
entro quaranta giorni
dall’assegnazione; decorso
tale termine, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. Qualora
il termine per l’espressione
del parere parlamentare
di cui al presente comma
scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza
del termine per l’adozione
dei decreti legislativi di cui
al comma 1, quest’ultimo è
prorogato di due mesi.
2. Identico. 2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali ovvero del
Ministro della salute, ciascuno
in relazione alla propria
competenza, di concerto,
rispettivamente, con
il Ministro della salute e
con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, nonché
con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con
il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione,
con il Ministro
dello sviluppo economico,
nonché con il Ministro della
difesa limitatamente al
decreto legislativo relativo
alla riorganizzazione della
Croce rossa italiana, sentite
le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative
e previo parere della
Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni,
che si esprime
entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei
relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo può
comunque procedere. Successivamente,
gli schemi
sono trasmessi alle Camere
per l’acquisizione del parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, che
si esprimono entro quaranta
giorni dall’assegnazione;
decorso tale termine, i
decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Qualora il termine per
l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente
comma scada nei
trenta giorni che precedono
Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
la scadenza del termine per
l’adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1,
quest’ultimo è prorogato di
due mesi.
3. L’adozione dei decreti
legislativi attuativi della
delega di cui al presente
articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Identico. 3. Identico.
4. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge si procede
al riordino degli organi
collegiali e degli altri
organismi istituiti con legge
o con regolamento nell’amministrazione
centrale della
salute, mediante l’emanazione
di regolamenti
adottati, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto dei
seguenti criteri:
4. Identico. 4. Identico.
a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative
e funzionali;
b) razionalizzazione
delle competenze delle
strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del
numero delle strutture,
anche mediante la loro
eventuale unificazione, a
quelle strettamente indispensabili
all’adempimento
delle funzioni riguardanti
la tutela della salute;
d) diminuzione del
numero dei componenti
degli organismi.
Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 3.
(Direttori scientifici degli
Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico).
Soppresso.
1. Al comma 3, primo
periodo, dell’articolo 11 del
decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, le parole:
« direttore scientifico, »
sono soppresse.
2. Al comma 818 dell’articolo
1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le
parole: « del direttore
scientifico, » sono soppresse.
3. All’articolo 11 del
decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, dopo il
comma 3 è aggiunto il
seguente:
Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 3-bis. Il rapporto di
lavoro del direttore scientifico
può essere a carattere
esclusivo o non esclusivo
delle prestazioni ed è regolato
da un contratto di
diritto privato, nell’ambito
delle risorse di cui all’autorizzazione
di spesa relativa
al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche
sociali, di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502,
come determinata dalla
Tabella C allegata alla legge
finanziaria, specificamente
destinate agli Istituti. Qualora
il direttore scientifico
sia lavoratore dipendente,
l’assunzione dell’incarico in
regime di rapporto esclusivo
determina il suo collocamento
in aspettativa senza
assegni e il diritto al
mantenimento del posto. In
caso di rapporto non esclusivo,
l’assunzione avviene
nel rispetto dell’ordinamento
giuridico dell’amministrazione
di appartenenza
».
Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 4.
(Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul
doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive).
ART. 4.
(Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul
doping e per la tutela della
salute nelle attività sportive).
1. All’articolo 3 della
legge 14 dicembre 2000,
n. 376, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
1. Identico:
« 2-bis. La Commissione
è composta da:
« 2-bis. Identico:
a) cinque componenti
designati dal Ministro del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali o suo delegato,
di cui uno con funzioni
di presidente;
a) cinque componenti
designati dal Ministro della
salute o suo delegato, di cui
uno con funzioni di presidente;
b) cinque componenti
designati dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega
allo sport, di cui uno
con funzioni di vice presidente;
b) identica;
c) tre componenti
designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni
e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
c) identica;
d) un componente
designato dal CONI;
d) identica;
e) un componente
designato dall’Istituto superiore
di sanità;
e) identica;
f) un ufficiale del
Comando carabinieri per la
tutela della salute designato
dal Comandante ».
f) identica ».
Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Il comma 2 dell’articolo
2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14
maggio 2007, n. 86, è abrogato.
2. Identico.
Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 3.
(Modifiche all’allegato A
annesso al decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133).
Soppresso. Soppresso.
1. All’allegato A annesso
al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono soppresse:
a) la voce n. 509,
relativa alla legge 22 febbraio
1934, n. 370;
b) la voce n. 1381,
relativa al decreto del Presidente
della Repubblica 16
ottobre 1954, n. 1183.
Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 4.
(Misure contro il lavoro
sommerso).
ART. 5.
(Misure contro il lavoro
sommerso).
ART. 5.
(Misure contro il lavoro
sommerso).
1. All’articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico: Identico.
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
a) identico:
Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 3. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni
già previste dalla normativa
in vigore, in caso di
impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva
comunicazione di
instaurazione del rapporto
di lavoro da parte del datore
di lavoro privato, con la
sola esclusione del datore
di lavoro domestico, si
applica altresì la sanzione
amministrativa da euro
1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata
di euro 150 per ciascuna
giornata di lavoro
effettivo. L’importo della
sanzione è da euro 1.000 a
euro 8.000 per ciascun
lavoratore, maggiorato di
euro 30 per ciascuna giornata
di lavoro irregolare,
nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato
per un periodo lavorativo
successivo. L’importo
delle sanzioni civili connesse
all’evasione dei contributi
e dei premi riferiti a
ciascun lavoratore di cui ai
periodi precedenti è
aumentato del 50 per cento
»;
« 3. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni
già previste dalla normativa
in vigore, in caso di
impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva
comunicazione di
instaurazione del rapporto
di lavoro da parte del datore
di lavoro privato, con la
sola esclusione del datore
di lavoro domestico, si
applica altresì la sanzione
amministrativa da euro
1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore irregolare,
maggiorata di euro 150
per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L’importo
della sanzione è da euro
1.000 a euro 8.000 per ciascun
lavoratore irregolare,
maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro
irregolare, nel caso in cui il
lavoratore risulti regolarmente
occupato per un
periodo lavorativo successivo.
L’importo delle sanzioni
civili connesse all’evasione
dei contributi e dei premi
riferiti a ciascun lavoratore
irregolare di cui ai periodi
precedenti è aumentato del
50 per cento »;
b) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
b) identico:
« 4. Le sanzioni di cui al
comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli
adempimenti di carattere
contributivo oppure da
altri adempimenti obbligatori
precedentemente assolti,
si evidenzi comunque la
volontà di non occultare il
rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione
»;
« 4. Le sanzioni di cui al
comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli
adempimenti di carattere
contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi
comunque la volontà di
non occultare il rapporto,
anche se trattasi di differente
qualificazione »;
Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) il comma 5 è sostituito
dal seguente:
c) identico:
« 5. All’irrogazione delle
sanzioni amministrative di
cui al comma 3 provvedono
gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in
materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorità competente
a ricevere il rapporto
ai sensi dell’articolo
17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente
competente ».
« 5. All’irrogazione delle
sanzioni amministrative di
cui al comma 3 provvedono
gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in
materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorità competente
a ricevere il rapporto
ai sensi dell’articolo
17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente
competente.
Le relative controversie
sono rimesse alla giurisdizione
del giudice ordinario
ai sensi dell’articolo 23 della
legge 24 novembre 1981,
n. 689 ».
2. Al comma 2 dell’articolo
9-bis del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, dopo il
secondo periodo è inserito
il seguente: « Nel settore
turistico il datore di lavoro
che non sia in possesso di
uno o più dati anagrafici
inerenti al lavoratore può
integrare la comunicazione
entro il terzo giorno successivo
a quello dell’instaurazione
del rapporto di
lavoro, purché dalla comunicazione
preventiva risultino
in maniera inequivocabile
la tipologia contrattuale
e l’identificazione del
prestatore di lavoro ».
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Al comma 7-bis dell’articolo
36-bis del decreto-
legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, introdotto
dall’articolo 1, comma
54, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, la
parola: « constatate » è
sostituita dalla seguente:
« commesse ».
3. Identico.
Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 6.
(Adempimenti formali relativi
alle pubbliche amministrazioni).
ART. 6.
(Adempimenti formali relativi
alle pubbliche amministrazioni).
1. All’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, sono
apportate le seguenti modifiche:
1. Identico.
a) al primo periodo, le
parole: « gli enti pubblici
economici e le pubbliche
amministrazioni » sono
sostituite dalle seguenti: « e
gli enti pubblici economici
»;
b) è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Le
pubbliche amministrazioni
sono tenute a comunicare,
entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla
data di assunzione, di proroga,
di trasformazione e di
cessazione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale
è ubicata la sede
di lavoro, l’assunzione, la
proroga, la trasformazione
e la cessazione dei rapporti
di lavoro relativi al mese
precedente ».
Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
1-bis. All’articolo 21
della legge 18 giugno 2009,
n. 69, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
« 1-bis. Le pubbliche
amministrazioni comunicano,
per via telematica e
secondo i criteri e le modalità
individuati con circolare
del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l’innovazione, i dati di cui
al comma 1 alla Presidenza
del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione
pubblica, che li pubblica
nel proprio sito istituzionale.
La mancata comunicazione
o aggiornamento dei
dati è comunque rilevante
ai fini della misurazione e
valutazione della performance
individuale dei dirigenti
».
2. Al comma 2 dell’articolo
4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000,
n. 181, sono apportate le
seguenti modifiche:
2. Identico.
a) le parole: « All’atto
della assunzione » sono
sostituite dalle seguenti:
« All’atto dell’instaurazione
del rapporto di lavoro »;
b) le parole: « pubblici
e » sono soppresse;
Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) l’ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: « Il
datore di lavoro pubblico
può assolvere all’obbligo di
informazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152, con la
consegna al lavoratore,
entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla
data di assunzione, della
copia della comunicazione
di instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero con
la consegna della copia del
contratto individuale di
lavoro. Tale obbligo non
sussiste per il personale di
cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165 ».
3. Al comma 5 dell’articolo
4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000,
n. 181, le parole: « I datori
di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni
» sono sostituite dalle
seguenti: « I datori di lavoro
privati e gli enti pubblici
economici ».
3. Identico.
Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 7.
(Disposizioni riguardanti i
medici e altri professionisti
sanitari extracomunitari).
ART. 7.
(Disposizioni riguardanti i
medici e altri professionisti
sanitari extracomunitari).
1. All’articolo 27 del testo
unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo il comma
1-quater, è inserito il seguente:
1. Identico:
Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 1-quinquies. I medici e
gli altri professionisti sanitari
al seguito di delegazioni
sportive, in occasione di
manifestazioni agonistiche
organizzate dal Comitato
olimpico internazionale,
dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano
o da organismi, società
ed associazioni sportive
da essi riconosciuti o, nei
casi individuati con decreto
del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri
e con il Ministro dell’interno,
al seguito di gruppi
organizzati, sono autorizzati
a svolgere la pertinente
attività, in deroga alle norme
sul riconoscimento dei
titoli esteri, nei confronti
dei componenti della
rispettiva delegazione o
gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di
permanenza della delegazione
o del gruppo. I professionisti
sanitari cittadini
di uno Stato membro dell’Unione
europea godono
del medesimo trattamento,
ove più favorevole ».
« 1-quinquies. I medici e
gli altri professionisti sanitari
al seguito di delegazioni
sportive, in occasione di
manifestazioni agonistiche
organizzate dal Comitato
olimpico internazionale,
dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano
o da organismi, società
ed associazioni sportive
da essi riconosciuti o, nei
casi individuati con decreto
del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro
dell’interno, al seguito
di gruppi organizzati, sono
autorizzati a svolgere la
pertinente attività, in deroga
alle norme sul riconoscimento
dei titoli esteri,
nei confronti dei componenti
della rispettiva delegazione
o gruppo organizzato
e limitatamente al
periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo.
I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea
godono del medesimo trattamento,
ove più favorevole
».
Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 5.
(Modifiche alla disciplina
sull’orario di lavoro).
ART. 8.
(Modifiche alla disciplina
sull’orario di lavoro).
ART. 8.
(Modifiche alla disciplina
sull’orario di lavoro).
1. All’articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, come da ultimo
modificato dall’articolo
41 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
1. Identico. Identico.
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 3. In caso di violazione
delle disposizioni previste
dall’articolo 4, comma 2, e
dall’articolo 9, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da
100 a 750 euro. Se la violazione
si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si
è verificata in almeno tre
periodi di riferimento di
cui all’articolo 4, commi 3
o 4, la sanzione amministrativa
è da 400 a 1.500
euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori
ovvero si è verificata
in almeno cinque periodi di
riferimento di cui all’articolo
4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è
da 1.000 a 5.000 euro e non
è ammesso il pagamento
della sanzione in misura
ridotta. In caso di violazione
delle disposizioni previste
dall’articolo 10, comma
1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria
da 100 a 600 euro. Se la
violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori ovvero
si è verificata in almeno
due anni, la sanzione
amministrativa è da 400 a
1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero si è verificata
in almeno quattro
anni, la sanzione amministrativa
è da 800 a 4.500
euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione
in misura ridotta »;
b) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 4. In caso di violazione
delle disposizioni previste
dall’articolo 7, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50
a 150 euro. Se la violazione
si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata
in almeno tre periodi
di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa è da
300 a 1.000 euro. Se la
violazione si riferisce a più
di dieci lavoratori ovvero si
è verificata in almeno cinque
periodi di ventiquattro
ore, la sanzione amministrativa
è da 900 a 1.500
euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione
in misura ridotta ».
2. All’articolo 11 del
decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 271, il comma 7 è
sostituito dal seguente:
Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 7. Le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 possono
essere derogate mediante
contratti collettivi stipulati
a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
In assenza di
specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali,
le deroghe possono essere
stabilite nei contratti
territoriali o aziendali stipulati
con le organizzazioni
sindacali comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale.
Il ricorso alle deroghe
deve consentire la fruizione
di periodi di riposo più frequenti
o più lunghi o la
concessione di riposi compensativi
per i lavoratori
marittimi che operano a
bordo di navi impiegate in
viaggi di breve durata o
adibite a servizi portuali ».
Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 6.
(Territorializzazione delle
procedure concorsuali).
Soppresso. Soppresso.
1. Il comma 1 dell’articolo
35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente:
« 1. Le pubbliche amministrazioni
coprono i propri
fabbisogni di personale
nel rispetto del principio
del prevalente accesso dall’esterno,
tramite concorso
pubblico, e del previo esperimento
delle procedure di
mobilità, con le modalità
da adottare nei propri
regolamenti di organizzazione.
L’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure
selettive conformi ai princìpi
di cui al comma 3,
volte all’accertamento della
professionalità richiesta;
b) mediante avviamento
degli iscritti negli
elenchi anagrafici ai sensi
della legislazione vigente
per le qualifiche e i profili
per i quali non è richiesto
il titolo di studio superiore
a quello della scuola dell’obbligo,
facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti
per specifiche professionalità
».
Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Al comma 4 dell’articolo
35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni,
dopo il primo periodo è
inserito il seguente: « A tali
fini le dotazioni organiche
sono articolate per area o
categoria, profilo professionale
e posizione economica
».
3. Al comma 5 dell’articolo
35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
è premesso il seguente
periodo: « Le amministrazioni
dello Stato e gli enti
pubblici non economici
individuano i posti per i
quali avviare le procedure
concorsuali dall’esterno e
di progressione interna nella
programmazione triennale
del fabbisogno con
riferimento alle sedi di servizio
e, ove ciò non sia
possibile, con riferimento
ad ambiti regionali ».
4. Al comma 5-bis dell’articolo
35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo le parole: « I
vincitori dei concorsi » sono
inserite le seguenti: « e i
vincitori delle procedure di
progressione verticale » ed
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Nelle
procedure di progressione
verticale, la permanenza
nelle sedi carenti di organico,
individuate dalle
amministrazioni e comunicate
alla Presidenza del
Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione
pubblica, è considerata
titolo di preferenza ».
Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
5. Il comma 5-ter dell’articolo
35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal
seguente:
« 5-ter. Le graduatorie
dei concorsi per il reclutamento
del personale presso
le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per
un periodo di quattro anni
dalla data di pubblicazione.
Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da
leggi regionali. Il principio
della parità di condizioni
per l’accesso ai pubblici
uffici è garantito, mediante
specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al
luogo di residenza dei concorrenti,
quando tale requisito
sia strumentale all’assolvimento
di servizi altrimenti
non attuabili o almeno
non attuabili con
identico risultato ».
Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 9.
(Modifica all’articolo 4 del
decreto-legge n. 8 del 2002,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del
2002).
ART. 9.
(Modifica all’articolo 4 del
decreto-legge n. 8 del 2002,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 56 del
2002).
1. All’articolo 4, comma
2, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2002, n. 56, è
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « L’elettorato
passivo è altresì esteso ai
professori di seconda fascia
nel caso di mancato raggiungimento
per due votazioni
del quorum previsto
per la predetta elezione ».
Identico.
Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 10.
(Modifica all’articolo 1 del
decreto-legge n. 180 del
2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 1 del 2009).
ART. 10.
(Modifica all’articolo 1 del
decreto-legge n. 180 del
2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 1 del
2009).
1. All’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, le parole: « ,
illustrati e discussi davanti
alla commissione, » sono
soppresse e dopo la parola:
« dottorato, » sono inserite
le seguenti: « discussi pubblicamente
con la commissione,
».
Identico.
Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 11.
(Disposizioni in materia di
Istituti di istruzione universitaria
ad ordinamento
speciale).
ART. 11.
(Disposizioni in materia di
Istituti di istruzione universitaria
ad ordinamento speciale).
1. All’articolo 66, comma
13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente:
« Fermo restando il
rispetto dei predetti limiti
di spesa, le quote di cui al
periodo precedente non si
applicano agli Istituti di
istruzione universitaria ad
ordinamento speciale ».
Identico.
Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 12.
(Abrogazione di norme
concernenti le valutazioni
comparative dei docenti
universitari).
ART. 12.
(Abrogazione di norme concernenti
le valutazioni comparative
dei docenti universitari).
1. Le lettere d) ed l)
dell’articolo 2, comma 1,
della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e i commi 6 e 10
dell’articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117,
sono abrogati.
Identico.
Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 13.
(Trasferimento di ricercatori
dalla Scuola superiore
dell’economia e delle finanze
alle università statali).
ART. 13.
(Trasferimento di ricercatori
dalla Scuola superiore dell’economia
e delle finanze
alle università statali).
1. All’articolo 4-septies
del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, dopo il
comma 4, è inserito il
seguente:
Identico.
« 4-bis. In caso di trasferimento
dei ricercatori
in servizio presso la Scuola
superiore dell’economia e
delle finanze alle università
statali, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo
13 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, la citata
Scuola trasferisce all’università
interessata le risorse
finanziarie per la corresponsione
del trattamento
retributivo del ricercatore
trasferito ».
Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 7.
(Disposizioni in materia di
stabilizzazione).
Soppresso. Soppresso.
1. A decorrere dal 1o
luglio 2009 sono abrogati i
commi 417, 418, 419, 420,
519, 529, 558, 560 e 644
dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e i
commi 90, 92, 94, 95, 96 e
97 dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244,
fatte salve, fino al 31
dicembre 2009, le disposizioni
speciali contenute
nella normativa abrogata
riferite al personale del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e a quello di cui
all’articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni. Fermo
restando quanto previsto
dai commi 3 e 4 del
presente articolo, sono in
ogni caso fatte salve le procedure
di stabilizzazione in
corso, per le quali si sia
proceduto all’espletamento
delle relative prove selettive
alla data di entrata in vigore
della presente legge. Tali
procedure di stabilizzazione
devono in ogni caso concludersi
entro il 30 giugno
2009.
Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. A decorrere dal 1o
luglio 2009, alla data di
scadenza dei relativi contratti,
le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
non possono in
alcun caso proseguire i
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e
quelli di lavoro subordinato
a tempo determinato in
contrasto con la disciplina
di cui agli articoli 7, comma
6, e 36 del medesimo
decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive
modificazioni. Il divieto di
cui al presente comma si
applica, con la medesima
decorrenza, anche ai contratti
prorogati ai sensi dell’articolo
1, comma 519,
della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dell’articolo
3, commi 92 e 95, della
legge 24 dicembre 2007,
n. 244; tali contratti sono
risolti alla data di scadenza
oppure, ove manchi il termine
finale del contratto, il
30 giugno 2009.
Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. Nel triennio 2009-
2011, le amministrazioni di
cui al comma 2, nel rispetto
della programmazione
triennale del fabbisogno e
previo espletamento della
procedura di cui all’articolo
35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
possono bandire
concorsi per le assunzioni a
tempo indeterminato con
una riserva di posti non
superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso
per il personale non dirigenziale
in servizio alla
data del 1o gennaio 2007
con contratto di lavoro a
tempo determinato da
almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua
tale requisito in virtù
di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29
settembre 2006, o che sia
stato in servizio per almeno
tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio
anteriore al 1o gennaio
2007, e per il personale non
dirigenziale in servizio alla
data del 1o gennaio 2008
con contratto di lavoro a
tempo determinato che
consegua i tre anni di
anzianità di servizio in virtù
di contratti stipulati
anteriormente alla data del
28 settembre 2007.
Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
4. Nel triennio 2009-
2011, le amministrazioni di
cui al comma 2, nel rispetto
della programmazione
triennale del fabbisogno e
previo espletamento della
procedura di cui all’articolo
35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
possono altresì
bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati
a valorizzare con
apposito punteggio l’esperienza
professionale maturata
dal personale di cui al
comma 3 del presente articolo
nonché dal personale
che ha prestato attività
lavorativa presso le pubbliche
amministrazioni per
almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre
2007, in virtù di
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
stipulati anteriormente a
tale data.
Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
5. Per il triennio 2009-
2011, le amministrazioni di
cui al comma 2, nel rispetto
dei vincoli finanziari
previsti in materia di
assunzioni, possono assumere,
limitatamente alle
qualifiche di cui all’articolo
16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale
in possesso dei requisiti di
anzianità previsti dal comma
3 del presente articolo
maturati nelle medesime
qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a
tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione
apposite graduatorie, previa
prova di idoneità ove
non già svolta all’atto dell’assunzione.
Le predette
graduatorie hanno efficacia
non oltre il 31 dicembre
2011.
6. Nella programmazione
triennale del fabbisogno
rideterminata ai sensi del
presente articolo e delle
norme in materia di organici
recate dal decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le amministrazioni
di cui al comma 2
prevedono le procedure di
mobilità, i concorsi da bandire
e le assunzioni da
effettuare compatibilmente
con i vincoli finanziari scaturenti
dal regime delle
assunzioni e con quelli
relativi al contenimento
della spesa per il personale.
Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
le amministrazioni di cui al
comma 2 trasmettono alla
Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica
l’elenco del personale, in
servizio alla medesima data
di entrata in vigore, assunto
con contratti di lavoro a
tempo determinato e avente
i requisiti di cui al comma
3. Le amministrazioni
indicano per ciascuna unità
di personale la qualifica
posseduta, la data di inizio
del relativo rapporto, specificando
le date delle eventuali
proroghe e rinnovi, le
modalità delle procedure
concorsuali svolte, nonché
l’esigenza di proseguire il
rapporto di lavoro. Le stesse
amministrazioni comunicano
altresì il numero
delle graduatorie ancora
vigenti, indicando le qualifiche
cui esse si riferiscono,
la data di approvazione
delle graduatorie stesse e il
numero dei vincitori eventualmente
ancora da assumere.
I vincitori di concorsi
appartenenti alle suddette
graduatorie hanno priorità
per l’assunzione rispetto al
personale assunto a tempo
determinato.
Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
8. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione,
di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze
e sentiti i Ministri interessati,
sono stabiliti i criteri
e le modalità in base ai
quali le amministrazioni
possono proseguire, anche
in deroga al comma 2 e
comunque non oltre
l’espletamento delle procedure
concorsuali di cui al
comma 3, i rapporti di
lavoro a tempo determinato
del personale di cui al comma
7, nel rispetto dei vincoli
finanziari e di bilancio
previsti dalla legislazione
vigente.
9. Le disposizioni dei
commi 7 e 8 non si applicano
per il personale di cui
al comma 5.
Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 8.
(Mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni).
ART. 14.
(Mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni).
ART. 14.
(Mobilità del personale delle
pubbliche amministrazioni).
1. In caso di conferimento
di funzioni statali
alle regioni e alle autonomie
locali ovvero di trasferimento
o di conferimento
di attività svolte da pubbliche
amministrazioni ad
altri soggetti pubblici ovvero
di esternalizzazione di
attività e di servizi, si applicano
al personale ivi adibito,
in caso di esubero, le
disposizioni dell’articolo 33
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
1. Identico. Identico.
2. Il personale che
oppone un reiterato rifiuto,
pari a due volte in cinque
anni, al trasferimento per
giustificate e obiettive esigenze
di organizzazione
dell’amministrazione si
considera in posizione di
esubero, con conseguente
applicazione di quanto previsto
dall’articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Soppresso.
3. All’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
2. Identico.
Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 2-sexies. Le pubbliche
amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di
programmazione previsti
all’articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione
temporanea, con le modalità
previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di
altre amministrazioni per
un periodo non superiore a
tre anni, fermo restando
quanto già previsto da norme
speciali sulla materia,
nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da
tali norme e dal presente
decreto ».
3. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
le pubbliche amministrazioni
possono rideterminare
le assegnazioni temporanee
in corso in base a
quanto previsto dal comma
2-sexies dell’articolo 30 del
citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, introdotto
dal comma 2 del presente
articolo. In caso di mancata
rideterminazione, i rapporti
in corso continuano
ad essere disciplinati dalle
originarie fonti.
Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 15.
(Modifiche alla disciplina
del trattamento di dati personali
effettuato da soggetti
pubblici).
ART. 15.
(Modifiche alla disciplina
del trattamento di dati personali
effettuato da soggetti
pubblici).
1. Al codice in materia
di protezione dei dati personali,
di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le
seguenti modifiche:
1. Identico.
a) all’articolo 1, l’ultimo
periodo del comma 1 è
soppresso;
b) all’articolo 19, dopo
il comma 3 è aggiunto il
seguente:
« 3-bis. Le notizie concernenti
lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque
sia addetto a una funzione
pubblica e la relativa valutazione
sono rese accessibili
dall’amministrazione di
appartenenza. Non sono
invece ostensibili, se non
nei casi previsti dalla legge,
le notizie concernenti la
natura delle infermità e
degli impedimenti personali
o familiari che causino
l’astensione dal lavoro,
nonché le componenti della
valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di
lavoro tra il predetto
dipendente e l’amministrazione,
idonee a rivelare
taluna delle informazioni
di cui all’articolo 4, comma
1, lettera d) ».
Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Dopo il comma 11 dell’articolo
72 del decretolegge
25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è
aggiunto il seguente:
« 11-bis. Per le determinazioni
relative ai trattenimenti
in servizio e alla
risoluzione del rapporto di
lavoro e di impiego, gli enti
e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche
in via telematica, alle
amministrazioni pubbliche
richiedenti i dati relativi
all’anzianità contributiva
dei dipendenti interessati ».
Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 9.
(Modifica all’articolo 9-bis
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, in
materia di conferimento di
incarichi dirigenziali a dirigenti
di seconda fascia).
ART. 16.
(Modifica all’articolo 9-bis
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, in
materia di conferimento di
incarichi dirigenziali a dirigenti
di seconda fascia).
ART. 16.
(Modifica all’articolo 9-bis
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, in
materia di conferimento di
incarichi dirigenziali a dirigenti
di seconda fascia).
1. Dopo il primo periodo
del comma 3 dell’articolo
9-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999,
n. 303, è inserito il seguente:
« Nel caso di conferimento
di incarichi di livello
dirigenziale generale a dirigenti
di seconda fascia
assegnati in posizione di
prestito, non si applica la
disposizione di cui al terzo
periodo dell’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni
».
Identico. Identico.
2. La disposizione introdotta
dal comma 1 si applica
agli incarichi conferiti
dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 10.
(Conferimento di incarichi
di funzioni dirigenziali).
Soppresso. Soppresso.
1. I commi da 4 a 6
dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
si interpretano
nel senso che, fermo
restando il contingente
complessivo dei dirigenti di
prima o seconda fascia, il
quoziente derivante dall’applicazione
della percentuale
ivi prevista è arrotondato
all’unità inferiore, se il
primo decimale è inferiore
a cinque, o all’unità superiore,
se esso è uguale o
superiore a cinque.
Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 11.
(Disposizioni in materia di
rapporto di lavoro a tempo
parziale).
ART. 17.
(Disposizioni in materia di
rapporto di lavoro a tempo
parziale).
ART. 17.
(Disposizioni in materia di
rapporto di lavoro a tempo
parziale).
1. In sede di prima
applicazione delle disposizioni
introdotte dall’articolo
73 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
entro centottanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
nel rispetto dei princìpi
di correttezza e buona
fede, possono sottoporre a
nuova valutazione i provvedimenti
di concessione della
trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale già
adottati prima della data di
entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133
del 2008.
Identico. Identico.
Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 12.
(Applicazione dei contratti
collettivi del comparto della
Presidenza del Consiglio dei
ministri al personale ad
essa trasferito).
ART. 18.
(Applicazione dei contratti
collettivi del comparto della
Presidenza del Consiglio dei
ministri al personale ad
essa trasferito).
ART. 18.
(Applicazione dei contratti
collettivi del comparto della
Presidenza del Consiglio dei
ministri al personale ad
essa trasferito).
1. Al personale dirigenziale
e non dirigenziale,
trasferito e inquadrato nei
ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in
attuazione del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e del decretolegge
3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286,
si applicano, a decorrere
dal 1o gennaio 2009, i contratti
collettivi di lavoro del
comparto della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Identico. Identico.
2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma
1, pari a 3.020.000 euro a
decorrere dall’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione
di spesa
relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica
economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 13.
(Aspettativa).
ART. 19.
(Aspettativa).
ART. 19.
(Aspettativa).
1. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in
aspettativa, senza assegni e
senza decorrenza dell’anzianità
di servizio, per un
periodo massimo di dodici
mesi, anche per avviare
attività professionali e
imprenditoriali. L’aspettativa
è concessa dall’amministrazione,
tenuto conto delle
esigenze organizzative,
previo esame della documentazione
prodotta dall’interessato.
Identico. Identico.
2. Nel periodo di cui al
comma 1 del presente articolo
non si applicano le
disposizioni in tema di
incompatibilità di cui
all’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 23-bis
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 14.
(Specificità delle Forze
armate e delle Forze di polizia).
ART. 20.
(Specificità delle Forze
armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco).
ART. 20.
(Specificità delle Forze
armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco).
1. Ai fini della definizione
degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del
rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica
e previdenziale, è
riconosciuta la specificità
del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché dello
stato giuridico del personale
ad essi appartenente,
in dipendenza della
peculiarità dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni
personali, previsti
da leggi e regolamenti, per
le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e
di difesa dell’ordine e della
sicurezza interna ed
esterna, nonché per i peculiari
requisiti di efficienza
operativa richiesti e
i correlati impieghi in attività
usuranti.
Identico. Identico.
2. La disciplina attuativa
dei princìpi e degli indirizzi
di cui al comma 1 è definita
con successivi provvedimenti
legislativi, con i
quali si provvede altresì a
stanziare le occorrenti
risorse finanziarie.
Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. Il Consiglio centrale
di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza
del personale
militare, alle attività negoziali
svolte in attuazione
delle finalità di cui al comma
1 e concernenti il trattamento
economico del
medesimo personale.
Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 21.
(Interpretazione autentica
dell’articolo 2 della legge
12 febbraio 1955, n. 51).
ART. 21.
(Interpretazione autentica
dell’articolo 2 della legge 12
febbraio 1955, n. 51).
1. L’articolo 2, lettera
b), della legge 12 febbraio
1955, n. 51, si applica oltre
che agli aeromobili anche
al naviglio di Stato.
1. Ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo
3 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni,
l’articolo 2, lettera b), della
legge 12 febbraio 1955,
n. 51, si interpreta nel senso
che l’esclusione dalla
delega concerne anche il
lavoro a bordo del naviglio
di Stato.
Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 15.
(Modifiche all’articolo 7
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in
materia di collaborazioni
autonome nella pubblica
amministrazione).
Soppresso. Soppresso.
1. All’articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come
da ultimo modificato dall’articolo
46, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: « di contratti
d’opera » sono sostituite
dalle seguenti: « di
contratti di collaborazione
di natura occasionale o
coordinata e continuativa »;
b) le parole: « o dei
mestieri artigianali » sono
sostituite dalle seguenti: « ,
dei mestieri artigianali o
dell’attività informatica
nonché a supporto dell’attività
didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento,
e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 ».
Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 22.
(Misure atte a garantire
pari opportunità, benessere
di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni
pubbliche).
ART. 22.
(Misure atte a garantire pari
opportunità, benessere di
chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni
pubbliche).
1. Al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti
modifiche:
1. Identico:
a) all’articolo 1, comma
1, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
a) identico:
« c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando
la formazione e lo
sviluppo professionale dei
dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato,
garantendo pari opportunità
alle lavoratrici ed ai lavoratori
nonché l’assenza di
qualunque forma di discriminazione
e di violenza morale
o psichica »;
« c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche
amministrazioni, assicurando
la formazione e lo
sviluppo professionale dei
dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato,
garantendo pari opportunità
alle lavoratrici ed ai lavoratori
nonché l’assenza di
qualunque forma di discriminazione
e di violenza morale
o psichica »;
b) all’articolo 7, il
comma 1 è sostituito dal
seguente:
b) identica;
Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono
parità e pari opportunità
tra uomini e donne e l’assenza
di ogni forma di
discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere,
all’età, all’orientamento
sessuale, alla razza, all’origine
etnica, alla disabilità,
alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel
trattamento e nelle condizioni
di lavoro, nella formazione
professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza
sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni
garantiscono altresì un
ambiente di lavoro improntato
al benessere organizzativo
e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare
ogni forma di violenza
morale o psichica al
proprio interno »;
c) all’articolo 57, al
comma 1 sono premessi i
seguenti:
c) identico:
Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono
al proprio interno,
entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente disposizione,
il ″Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del
benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni″
che sostituisce, unificando
le competenze in un solo
organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno
del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali
assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi
al personale delle amministrazioni
pubbliche o da
altre disposizioni.
« 01. Le pubbliche amministrazioni
costituiscono
al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente disposizione e
senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica,
il ″Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del
benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni″
che sostituisce, unificando
le competenze in un solo
organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno
del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali
assume tutte le funzioni
previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi
al personale delle amministrazioni
pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del
benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni
ha composizione paritetica
ed è formato da un componente
designato da ciascuna
delle organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative a livello di
amministrazione e da un
pari numero di rappresentanti
dell’amministrazione
in modo da assicurare nel
complesso la presenza
paritaria di entrambi i
generi. Il presidente del
Comitato unico di garanzia
è designato dall’amministrazione.
02. Identico.
Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
03. Il Comitato unico di
garanzia, all’interno dell’amministrazione
pubblica,
ha compiti propositivi, consultivi
e di verifica. Contribuisce
all’ottimizzazione
della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l’efficienza
delle prestazioni
collegata alla garanzia di
un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto
dei princìpi di pari opportunità,
di benessere organizzativo
e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione
e di violenza morale
o psichica per i lavoratori.
03. Il Comitato unico di
garanzia, all’interno dell’amministrazione
pubblica,
ha compiti propositivi, consultivi
e di verifica ed opera
in collaborazione con la
consigliera o il consigliere
nazionale di parità. Contribuisce
all’ottimizzazione
della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l’efficienza
delle prestazioni
collegata alla garanzia di
un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto
dei princìpi di pari opportunità,
di benessere organizzativo
e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione
e di violenza morale
o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento
dei Comitati
unici di garanzia sono
disciplinate da linee guida
contenute in una direttiva
emanata di concerto dal
Dipartimento della funzione
pubblica e dal Dipartimento
per le pari opportunità
della Presidenza del
Consiglio dei ministri entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione.
04. Identico.
05. La mancata costituzione
del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilità
dei dirigenti incaricati
della gestione del personale,
da valutare anche al
fine del raggiungimento
degli obiettivi »;
05. Identico »;
d) all’articolo 57,
comma 1, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
d) identica;
Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« d) possono finanziare
programmi di azioni
positive e l’attività dei
Comitati unici di garanzia
per le pari opportunità, per
la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro
le discriminazioni nell’ambito
delle proprie disponibilità
di bilancio »;
e) all’articolo 57, il
comma 2 è sostituito dal
seguente:
e) identica.
« 2. Le pubbliche amministrazioni,
secondo le
modalità di cui all’articolo
9, adottano tutte le misure
per attuare le direttive dell’Unione
europea in materia
di pari opportunità,
contrasto alle discriminazioni
ed alla violenza
morale o psichica, sulla
base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica
».
Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 16.
(Correttivi alle disposizioni
introdotte dall’articolo
72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133).
Soppresso. Soppresso.
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
che si avvalgono
della facoltà di cui all’articolo
72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
possono corrispondere a
favore del personale dirigenziale
un’indennità sostitutiva
del preavviso, ovvero
conferire al medesimo personale
un incarico ai sensi
dell’articolo 19, comma 10,
del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, rendendo
in entrambi i casi indisponibile
un posto di funzione
dirigenziale per la
spesa equivalente.
2. Al comma 8 dell’articolo
72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Resta
fermo quanto previsto dal
comma 11 ».
Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. Al secondo periodo
del comma 11 dell’articolo
72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: « il Ministro dell’economia
e delle finanze,
sentiti i Ministri » sono
sostituite dalle seguenti: « i
Ministri dell’economia e
delle finanze, ».
Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti
medici del Servizio
sanitario nazionale).
ART. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti
medici del Servizio
sanitario nazionale).
1. Al comma 1 dell’articolo
15-nonies del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, le parole:
« fatta salva l’applicazione
dell’articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 » sono sostituite
dalle seguenti: « ovvero,
su istanza dell’interessato,
al maturare del quarantesimo
anno di servizio
effettivo. In ogni caso il
limite massimo di permanenza
non può superare il
settantesimo anno di età e
la permanenza in servizio
non può dar luogo ad un
aumento del numero dei
dirigenti ».
1. Al comma 1 dell’articolo
15-nonies del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, le parole:
« dirigenti medici del Servizio
sanitario nazionale »
sono sostituite dalle
seguenti: « dirigenti medici
e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale
» e le parole: « fatta salva
l’applicazione dell’articolo
16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 »
sono sostituite dalle
seguenti: « ovvero, su istanza
dell’interessato, al maturare
del quarantesimo
anno di servizio effettivo.
In ogni caso il limite massimo
di permanenza non
può superare il settantesimo
anno di età e la permanenza
in servizio non
può dar luogo ad un
aumento del numero dei
dirigenti ».
1-bis. Al comma 1 dell’articolo
16 del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive
modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
« I dipendenti in aspettativa
non retribuita che ricoprono
cariche elettive presentano
la domanda almeno
novanta giorni prima del
compimento del limite di
età per il collocamento a
riposo ».
Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 17.
(Delega al Governo per il
riordino della normativa in
materia di congedi, aspettative
e permessi).
ART. 24.
(Delega al Governo per il
riordino della normativa in
materia di congedi, aspettative
e permessi).
ART. 24.
(Delega al Governo per il
riordino della normativa in
materia di congedi, aspettative
e permessi).
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della
normativa vigente in materia
di congedi, aspettative e
permessi, comunque denominati,
fruibili dai lavoratori
dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati, in
base ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
1. Identico: 1. Identico.
a) coordinamento formale
e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti in
materia, apportando le
modifiche necessarie per
garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica
della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
a) identica;
b) indicazione esplicita
delle norme abrogate,
fatta salva l’applicazione
dell’articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale
premesse al codice
civile;
b) identica;
c) riordino delle tipologie
di permessi, tenuto
conto del loro contenuto e
della loro diretta correlazione
a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
c) identica;
Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
d) razionalizzazione e
semplificazione dei criteri e
delle modalità per la fruizione
dei congedi, delle
aspettative e dei permessi
di cui al presente articolo;
d) ridefinizione dei
presupposti oggettivi e precisazione
dei requisiti soggettivi,
nonché razionalizzazione
e semplificazione
dei criteri e delle modalità
per la fruizione dei congedi,
delle aspettative e dei
permessi di cui al presente
articolo, al fine di garantire
l’applicazione certa ed uniforme
della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e
semplificazione dei documenti
da presentare, con
particolare riferimento alle
persone con handicap in
situazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o affette da patologie
di tipo neuro-degenerativo
o oncologico.
e) identica.
Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
e del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le
associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative
sul piano nazionale e
previo parere della Conferenza
unificata di cui
all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni,
che si esprime
entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei
relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo può
comunque procedere. Successivamente,
gli schemi
sono trasmessi alle Camere
per l’acquisizione del parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, che
si esprimono entro quaranta
giorni dall’assegnazione;
decorso tale termine, i
decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Qualora il termine per
l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente
comma scada nei
trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per
l’adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 1,
quest’ultimo è prorogato di
due mesi.
2. Identico. 2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze,
sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale e previo
parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che
si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi;
decorso tale termine, il
Governo può comunque
procedere. Successivamente,
gli schemi sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione
del parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono
entro quaranta giorni
dall’assegnazione; decorso
tale termine, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. Qualora
il termine per l’espressione
del parere parlamentare
di cui al presente comma
scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza
del termine per l’adozione
dei decreti legislativi di cui
al comma 1, quest’ultimo è
prorogato di due mesi.
Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. L’adozione dei decreti
legislativi attuativi della
delega di cui al presente
articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
3. Identico. 3. Identico.
Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 25.
(Riscatto dei periodi di
congedo di maternità o
parentale fuori dal rapporto
di lavoro).
Soppresso.
1. Le disposizioni degli
articoli 25 e 35 del testo
unico delle disposizioni
legislative in materia di
tutela e sostegno della
maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, si
applicano esclusivamente ai
soggetti che presentano la
domanda di accesso ai relativi
benefìci in costanza di
rapporto di lavoro.
2. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici più
favorevoli già liquidati alla
data di entrata in vigore
della presente legge, nonché
i periodi per i quali,
alla suddetta data, sia stato
già effettivamente iniziato il
pagamento degli oneri di
riscatto.
Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 18.
(Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l’assistenza
a portatori di handicap
in situazione di gravità).
ART. 26.
(Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l’assistenza
a portatori di handicap
in situazione di gravità).
ART. 26.
(Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l’assistenza
a portatori di handicap
in situazione di gravità).
1. All’articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
1. Identico: Identico.
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
a) identica;
Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 3. A condizione che la
persona handicappata non
sia ricoverata a tempo pieno,
il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che
assiste persona con handicap
in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine
entro il secondo grado,
ovvero entro il terzo grado
qualora i genitori o il
coniuge della persona con
handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi
affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire
di tre giorni di permesso
mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa,
anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non
può essere riconosciuto a
più di un lavoratore dipendente
per l’assistenza alla
stessa persona con handicap
in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione
di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente
»;
b) al comma 5, le
parole da: « Il genitore »
fino a: « handicappato »
sono sostituite dalle
seguenti: « Il lavoratore di
cui al comma 3 » e le parole:
« al proprio domicilio »
sono sostituite dalle
seguenti: « al domicilio della
persona da assistere »;
b) identica;
c) è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
c) identico:
Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 7-bis. Ferma restando
la verifica dei presupposti
per l’accertamento della
responsabilità disciplinare,
il lavoratore di cui al comma
3 decade dai diritti di
cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro,
avvalendosi dei competenti
organi della pubblica
amministrazione, accerti
l’insussistenza o il venir
meno delle condizioni
richieste per la legittima
fruizione dei medesimi
diritti ».
« 7-bis. Ferma restando
la verifica dei presupposti
per l’accertamento della
responsabilità disciplinare,
il lavoratore di cui al comma
3 decade dai diritti di
cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro
o l’INPS accerti l’insussistenza
o il venir meno delle
condizioni richieste per la
legittima fruizione dei
medesimi diritti. Dall’attuazione
delle disposizioni di
cui al presente comma non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».
2. All’articolo 42 del
testo unico delle disposizioni
legislative in materia di
tutela e sostegno della
maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
2. Identico.
a) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
« 2. Successivamente al
compimento del terzo anno
di età del bambino con
handicap in situazione di
gravità, il diritto a fruire
dei permessi di cui all’articolo
33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni,
è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne
alternativamente, anche
in maniera continuativa
nell’ambito del mese »;
b) il comma 3 è abrogato.
Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. All’articolo 20, comma
1, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, le parole da: « nonché
» fino a: « non convivente
» sono soppresse.
3. Identico.
4. Le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
comunicano alla
Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica:
4. Identico.
a) i nominativi dei
propri dipendenti cui sono
accordati i permessi di cui
all’articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni,
ivi compresi i
nominativi dei lavoratori
padri e delle lavoratrici
madri, specificando se i
permessi sono fruiti dal
lavoratore con handicap in
situazione di gravità, dal
lavoratore o dalla lavoratrice
per assistenza al proprio
figlio, per assistenza al
coniuge o per assistenza a
parenti o affini;
b) in relazione ai permessi
fruiti dai dipendenti
per assistenza a persona
con handicap in situazione
di gravità, il nominativo di
quest’ultima, l’eventuale
rapporto di dipendenza da
un’amministrazione pubblica
e la denominazione della
stessa, il comune di residenza
dell’assistito;
Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) il rapporto di
coniugio, il rapporto di
maternità o paternità o il
grado di parentela o affinità
intercorrente tra ciascun
dipendente che ha fruito
dei permessi e la persona
assistita;
d) per i permessi fruiti
dal lavoratore padre o dalla
lavoratrice madre, la specificazione
dell’età maggiore
o minore di tre anni del
figlio;
e) il contingente complessivo
di giorni e ore di
permesso fruiti da ciascun
lavoratore nel corso dell’anno
precedente e per
ciascun mese.
5. La Presidenza del
Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione
pubblica istituisce e
cura, con gli ordinari stanziamenti
di bilancio, una
banca di dati informatica
costituita secondo quanto
previsto dall’articolo 22,
commi 6 e 7, del codice in
materia di protezione dei
dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in cui
confluiscono le comunicazioni
di cui al comma 4 del
presente articolo, che sono
fornite da ciascuna amministrazione
per via telematica
entro il 31 marzo di
ciascun anno, nel rispetto
delle misure di sicurezza
previste dal predetto codice
di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003.
5. Identico.
Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. La Presidenza del
Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione
pubblica è autorizzata
al trattamento dei dati personali
e sensibili di cui al
comma 4, la cui conservazione
non può comunque
avere durata superiore a
ventiquattro mesi. Ai fini
della comunicazione dei
dati di cui al comma 4, le
amministrazioni pubbliche
sono autorizzate al trattamento
dei relativi dati personali
e sensibili e provvedono
alla conservazione dei
dati per un periodo non
superiore a trenta giorni
dalla loro comunicazione,
decorsi i quali, salve specifiche
esigenze amministrativo-
contabili, ne curano la
cancellazione. Le operazioni
rilevanti consistono nella
raccolta, conservazione,
elaborazione dei dati in
forma elettronica e no,
nonché nella comunicazione
alle amministrazioni
interessate. Sono inoltre
consentite la pubblicazione
e la divulgazione dei dati e
delle elaborazioni esclusivamente
in forma anonima.
Le attività di cui ai commi
4 e 5, finalizzate al monitoraggio
e alla verifica sulla
legittima fruizione dei permessi,
sono di rilevante
interesse pubblico. Rimangono
fermi gli obblighi previsti
dal secondo comma
dell’articolo 6 della legge 26
maggio 1970, n. 381, dall’ottavo
comma dell’articolo
11 della legge 27 maggio
1970, n. 382, e dal quarto
comma dell’articolo 8 della
legge 30 marzo 1971,
n. 118, concernenti l’invio
degli elenchi delle persone
6. Identico.
Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
sottoposte ad accertamenti
sanitari, contenenti soltanto
il nome, il cognome e
l’indirizzo, rispettivamente
all’Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza dei
sordi, all’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti
e all’Associazione nazionale
dei mutilati e invalidi civili.
Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 19.
(Certificati di malattia).
ART. 27.
(Certificati di malattia).
ART. 27.
(Certificati di malattia).
1. Al fine di assicurare
un quadro completo delle
assenze per malattia nei
settori pubblico e privato,
nonché un efficace sistema
di controllo delle stesse, a
decorrere dal 1o gennaio
2009, in tutti i casi di
assenza per malattia la certificazione
medica è inviata
per via telematica, direttamente
dal medico o dalla
struttura sanitaria che la
rilascia, all’Istituto nazionale
della previdenza sociale,
secondo le modalità stabilite
per la trasmissione
telematica dei certificati
medici nel settore privato
dalla normativa vigente, e
in particolare dal decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri previsto dal
comma 5-bis dell’articolo
50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dal
comma 810 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto
Istituto è immediatamente
inoltrata, con le medesime
modalità, all’amministrazione
o al datore di lavoro
privato interessati.
1. Al fine di assicurare
un quadro completo delle
assenze per malattia nei
settori pubblico e privato,
nonché un efficace sistema
di controllo delle stesse, a
decorrere dal 1o gennaio
2010, in tutti i casi di
assenza per malattia dei
dipendenti di datori di
lavoro privati, per il rilascio
e la trasmissione della
attestazione di malattia si
applicano le disposizioni di
cui all’articolo 55-septies
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Identico.
Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. L’Istituto nazionale
della previdenza sociale, gli
enti del Servizio sanitario
nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono
le attività di cui al
comma 1 con le risorse
finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Soppresso.
3. Al comma 2 dell’articolo
71 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole: « mediante
presentazione di certificazione
medica rilasciata
da struttura sanitaria pubblica
» sono sostituite dalle
seguenti: « mediante certificazione
medica rilasciata
da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale ».
Soppresso.
Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 20.
(Modifiche all’articolo 71
del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di assenza per
malattia dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni).
Soppresso. Soppresso.
1. All’articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
« 1-bis. A decorrere dall’anno
2009, limitatamente
alle assenze per malattia di
cui al comma 1 del personale
del comparto sicurezza
e difesa nonché del personale
del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, gli emolumenti
di carattere continuativo
correlati allo specifico
status e alle peculiari
condizioni di impiego di
tale personale sono equiparati
al trattamento economico
fondamentale »;
b) il comma 5 è abrogato.
Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Agli oneri derivanti
dall’attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma
1, lettera a), pari a 9,1
milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione
di spesa
relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica
economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 21.
(Aspettativa per conferimento
di incarichi, ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).
ART. 28.
(Aspettativa per conferimento
di incarichi, ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).
ART. 28.
(Aspettativa per conferimento
di incarichi, ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165).
1. Al personale del comparto
sicurezza e difesa
possono essere conferiti, ai
sensi dell’articolo 19, comma
6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni,
nel rispetto dei requisiti e
dei limiti ivi previsti, incarichi
dirigenziali da parte
di amministrazioni pubbliche
diverse da quella di
appartenenza, che siano
strettamente collegati alla
professionalità da loro rivestita
e motivati da esigenze
di carattere eccezionale. Il
personale è collocato in
aspettativa senza assegni e
continua ad occupare il relativo
posto nella dotazione
organica dell’amministrazione
di appartenenza.
Identico. Identico.
2. Gli incarichi dirigenziali
di cui al comma 1
sono conferiti previa autorizzazione
del Ministro
competente, d’intesa con il
Ministro dell’economia e
delle finanze.
Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 22.
(Comando del personale
militare).
ART. 29.
(Disposizioni in materia di
personale dell’Amministrazione
della difesa).
ART. 29.
(Disposizioni in materia di
personale dell’Amministrazione
della difesa).
1. A decorrere dal 1o
gennaio 2009, si applicano
anche al personale delle
Forze armate le disposizioni
di cui all’articolo 2, comma
91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che
pongono a carico delle
amministrazioni utilizzatrici
gli oneri del trattamento
economico fondamentale e
accessorio del personale in
posizione di comando
appartenente alle Forze di
polizia e al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
1. Identico. 1. Identico.
2. All’articolo 65 del
decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490,
sono apportate le seguenti
modifiche:
2. Identico.
a) al comma 9, dopo
la parola: « salvo » sono
inserite le seguenti: « un
contingente pari al numero
delle posizioni ricoperte
presso enti, comandi e unità
internazionali ai sensi
delle leggi 8 luglio 1961,
n. 642, e 27 dicembre 1973,
n. 838, individuato con
decreto annuale del Ministro
della difesa e salvo »;
b) dopo il comma 9, è
inserito il seguente:
« 9-bis. Il collocamento
in aspettativa per riduzione
di quadri, di cui al comma
9, è disposto al 31 dicembre
dell’anno di riferimento ».
Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. All’articolo 7, secondo
comma, della legge 10
dicembre 1973, n. 804,
dopo le parole: « di segretario
generale del Ministero
della difesa » sono aggiunte
le seguenti: « o gli ufficiali
di pari grado che ricoprano
incarichi di livello non inferiore
a Capo di stato maggiore
di Forza armata in
comandi o enti internazionali
».
3. Identico.
4. L’articolo 43, comma
2, della legge 19 maggio
1986, n. 224, si interpreta
nel senso che gli assegni
previsti nel tempo, ivi menzionati,
sono comprensivi
delle sole indennità fisse e
continuative in godimento
il giorno antecedente il collocamento
in aspettativa
per riduzione di quadri, in
relazione al grado e alle
funzioni dirigenziali espletate.
4. Identico.
5. Al decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298,
sono apportate le seguenti
modifiche:
5. Identico.
a) all’articolo 16, comma
1, lettera b), la parola:
« maggiore, » è soppressa;
b) all’articolo 18, il
comma 3 è abrogato;
c) all’articolo 31, il
comma 9 è abrogato;
d) alla tabella n. 1,
alla riga denominata
« Capitano »:
1) in corrispondenza
della colonna 3, denominata
« Forma di avanzamento
al grado superiore »,
la parola: « scelta » è soppressa;
Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2) in corrispondenza
della colonna 4, denominata
« Inserimento aliquota
valutazione a scelta
», la cifra: « 6 » è soppressa;
3) in corrispondenza
della colonna 5, denominata
« Promozione ad anzianità
», la cifra: « 9 » è sostituita
dalla seguente: « 7 »;
4) in corrispondenza
della colonna 8, denominata
« Promozioni a scelta
al grado superiore », la
cifra: « 52 » è soppressa;
e) alla tabella n. 2,
alla riga denominata
« Capitano »:
1) in corrispondenza
della colonna 3, denominata
« Forma di avanzamento
al grado superiore »,
la parola: « scelta » è soppressa;
2) in corrispondenza
della colonna 4, denominata
« Inserimento aliquota
valutazione a scelta
», la cifra: « 9 » è soppressa;
3) in corrispondenza
della colonna 5, denominata
« Promozione ad
anzianità », la cifra: « 12 » è
sostituita dalla seguente:
« 10 »;
4) in corrispondenza
della colonna 8, denominata
« Promozioni a scelta
al grado superiore », la
cifra: « 49 » è soppressa.
Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. Dalle disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5, in
materia di avanzamento al
grado di maggiore, non
devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
6. Identico.
Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
allo scopo di armonizzare
il sistema di tutela previdenziale
e assistenziale
applicato al personale permanente
in servizio nel
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e al personale
volontario presso il medesimo
Corpo nazionale, sulla
base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) equiparare la pensione
ai superstiti riconosciuta
ai familiari dei vigili
del fuoco volontari deceduti
per causa di servizio al
trattamento economico
spettante ai familiari
superstiti dei vigili del fuoco
in servizio permanente
anche nelle ipotesi in cui i
vigili del fuoco volontari
siano deceduti espletando
attività addestrative od
operative diverse da quelle
connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento
economico concesso
ai vigili del fuoco volontari
a quello riconosciuto ai
vigili del fuoco in servizio
permanente in caso di
infortunio gravemente
invalidante o di malattia
contratta per causa di servizio,
includendo anche il
periodo di addestramento
iniziale reso dagli aspiranti
vigili del fuoco a titolo gratuito.
Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7-bis. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al
comma 7 sono trasmessi
alle Camere per l’acquisizione
del parere delle Commissioni
parlamentari competenti
per materia e per i
profili di carattere finanziario,
che si esprimono
entro trenta giorni dalla
data di assegnazione;
decorso tale termine, i
decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Qualora il termine per
l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente
comma scada nei
trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per
l’adozione dei decreti legislativi
di cui al comma 7, o
successivamente, quest’ultimo
è prorogato di ulteriori
due mesi.
8. All’onere derivante
dall’attuazione del comma
7, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2010 e 1 milione
di euro a decorrere dall’anno
2011, si provvede a valere
sulle risorse iscritte nel
bilancio dello Stato, nello
Stato di previsione del
Ministero dell’interno, per
il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.
Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 30.
(Personale dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
ART. 30.
(Personale dei gruppi sportivi
delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco).
1. Per particolari discipline
sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti
minimo e massimo di età
per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco sono fissati, rispettivamente,
in diciassette e
trentacinque anni. Il personale
arruolato ai sensi del
presente articolo non può
essere impiegato in attività
operative fino al compimento
del diciottesimo
anno di età.
1. Per particolari discipline
sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti
minimo e massimo di età
per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco sono fissati, rispettivamente,
in diciassette e
trentacinque anni. Il personale
reclutato ai sensi del
presente articolo non può
essere impiegato in attività
operative fino al compimento
del diciottesimo
anno di età.
Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 31.
(Concorsi interni per vice
revisore tecnico e vice perito
tecnico della Polizia di
Stato).
ART. 31.
(Concorsi interni per vice
revisore tecnico e vice perito
tecnico della Polizia di
Stato).
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, sono
apportate le seguenti modifiche:
Identico.
a) all’articolo 20-quater:
1) al comma 1, lettera
a), le parole: « provenienti
da profili professionali
omogenei a quello per
cui concorrono, » sono soppresse;
2) al comma 3, le
parole: « e nel solo bando
di cui al comma 1, lettera
a), si procede altresì alla
definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze
fra i profili
professionali del ruolo degli
operatori e collaboratori
tecnici e quelli relativi ai
posti messi a concorso »
sono soppresse;
b) all’articolo 25-ter:
1) al comma 1, le
parole: « proveniente da
profili professionali omogenei
a quello per il quale
concorre, » sono soppresse;
2) al comma 2, le
parole: « , nonché la definizione,
anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze
fra i profili professionali
del ruolo dei
revisori tecnici e quelli
relativi ai posti messi a
concorso » sono soppresse.
Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 23.
(Clausole generali e certificazione
del contratto di
lavoro).
ART. 32.
(Clausole generali e certificazione
del contratto di
lavoro).
ART. 32.
(Clausole generali e certificazione
del contratto di
lavoro).
1. In tutti i casi nei quali
le disposizioni di legge nelle
materie di cui all’articolo
409 del codice di procedura
civile e all’articolo 63, comma
1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
contengano clausole generali,
ivi comprese le norme
in tema di instaurazione di
un rapporto di lavoro, esercizio
dei poteri datoriali,
trasferimento di azienda e
recesso, il controllo giudiziale
è limitato esclusivamente,
in conformità ai
princìpi generali dell’ordinamento,
all’accertamento
del presupposto di legittimità
e non può essere esteso
al sindacato di merito
sulle valutazioni tecniche,
organizzative e produttive
che competono al datore di
lavoro o al committente.
Identico. 1. Identico.
2. Nella qualificazione
del contratto di lavoro e
nell’interpretazione delle
relative clausole il giudice
non può discostarsi dalle
valutazioni delle parti,
espresse in sede di certificazione
dei contratti di
lavoro di cui al titolo VIII
del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni,
salvo il caso di erronea qualificazione
del contratto, di
vizi del consenso o di difformità
tra il programma negoziale
certificato e la sua
successiva attuazione.
2. Identico.
Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. Nel valutare le motivazioni
poste a base del licenziamento,
il giudice tiene
conto, oltre che delle fondamentali
regole del vivere civile
e dell’oggettivo interesse
dell’organizzazione, delle tipizzazioni
di giusta causa e
di giustificato motivo presenti
nei contratti collettivi
di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più
rappresentativi ovvero nei
contratti individuali di lavoro
ove stipulati con l’assistenza
e la consulenza delle
commissioni di certificazione
di cui al titolo VIII del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive
modificazioni. Nel
definire le conseguenze da
riconnettere al licenziamento
ai sensi dell’articolo
8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni,
il giudice tiene
egualmente conto di elementi
e di parametri fissati
dai predetti contratti e comunque
considera le dimensioni
e le condizioni
dell’attività esercitata dal
datore di lavoro, la situazione
del mercato del lavoro
locale, l’anzianità e le condizioni
del lavoratore, nonché
il comportamento delle
parti anche prima del licenziamento.
3. Identico.
4. L’articolo 75 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente:
4. Identico.
Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« ART. 75. – (Finalità). –
1. Al fine di ridurre il contenzioso
in materia di lavoro,
le parti possono ottenere
la certificazione dei contratti
in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente,
una prestazione di
lavoro secondo la procedura
volontaria stabilita nel
presente titolo ».
5. All’articolo 76, comma
1, lettera c-ter), del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e comunque unicamente
nell’ambito di
intese definite tra il Ministero
del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e
il Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro, con
l’attribuzione a quest’ultimo
delle funzioni di coordinamento
e vigilanza per
gli aspetti organizzativi ».
5. All’articolo 76, comma
1, lettera c-ter), del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e comunque unicamente
nell’ambito di
intese definite tra il Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio
nazionale dei consulenti
del lavoro, con l’attribuzione
a quest’ultimo delle
funzioni di coordinamento
e vigilanza per gli aspetti
organizzativi ».
6. Dall’attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della
finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal
presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
6. Identico.
Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 24.
(Conciliazione e arbitrato).
ART. 33.
(Conciliazione e arbitrato).
ART. 33.
(Conciliazione e arbitrato).
1. L’articolo 410 del
codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
1. Identico: 1. Identico.
« ART. 410. – (Tentativo
di conciliazione). – Ferma
restando l’obbligatorietà
del tentativo di conciliazione
di cui all’articolo 80,
comma 4, del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, chi intende proporre
in giudizio una domanda
relativa ai rapporti previsti
dall’articolo 409 del presente
codice e dall’articolo
63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, può promuovere,
anche tramite l’associazione
sindacale alla quale aderisce
o conferisce mandato,
un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione
di conciliazione
individuata secondo i criteri
di cui all’articolo 413 del
presente codice.
« ART. 410. – (Tentativo
di conciliazione). – Chi
intende proporre in giudizio
una domanda relativa
ai rapporti previsti dall’articolo
409 può promuovere,
anche tramite l’associazione
sindacale alla quale aderisce
o conferisce mandato,
un previo tentativo di conciliazione
presso la commissione
di conciliazione
individuata secondo i criteri
di cui all’articolo 413.
La comunicazione della
richiesta di espletamento
del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione
e sospende, per la
durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione,
il decorso di ogni
termine di decadenza.
Identico.
Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Le commissioni di conciliazione
sono istituite
presso la Direzione provinciale
del lavoro. La commissione
è composta dal
direttore dell’ufficio stesso
o da un suo delegato o da
un magistrato collocato a
riposo, in qualità di presidente,
da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro
supplenti dei datori di
lavoro e da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro
supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Le commissioni di conciliazione
sono istituite
presso la Direzione provinciale
del lavoro. La commissione
è composta dal
direttore dell’ufficio stesso
o da un suo delegato o da
un magistrato collocato a
riposo, in qualità di presidente,
da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro
supplenti dei datori di
lavoro e da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro
supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative
a livello territoriale.
Le commissioni, quando
se ne ravvisi la necessità,
affidano il tentativo di conciliazione
a proprie sottocommissioni,
presiedute dal
direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da
un suo delegato, che rispecchino
la composizione prevista
dal terzo comma. In
ogni caso per la validità
della riunione è necessaria
la presenza del presidente e
di almeno un rappresentante
dei datori di lavoro e
almeno un rappresentante
dei lavoratori.
Identico.
La richiesta del tentativo
di conciliazione, sottoscritta
dall’istante, è consegnata
o spedita mediante
raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della
richiesta del tentativo di
conciliazione deve essere
consegnata o spedita con
raccomandata con ricevuta
di ritorno a cura della stessa
parte istante alla controparte.
Identico.
La richiesta deve precisare:
Identico.
Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
1) nome, cognome e
residenza dell’istante e del
convenuto; se l’istante o il
convenuto sono una persona
giuridica, un’associazione
non riconosciuta o un
comitato, l’istanza deve
indicare la denominazione
o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto
il rapporto ovvero dove
si trova l’azienda o sua
dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava
la sua opera al momento
della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono
essere fatte alla parte
istante le comunicazioni
inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei
fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Entro venti giorni dal
ricevimento della copia della
richiesta, la controparte
deposita presso la commissione
di conciliazione una
memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto
e in diritto, nonché le eventuali
domande in via riconvenzionale.
Entro i dieci
giorni successivi al deposito,
la commissione fissa la
comparizione delle parti
per il tentativo di conciliazione,
che deve essere tenuto
entro i successivi trenta
giorni. Dinanzi alla commissione
il lavoratore può
farsi rappresentare o assistere
anche da un’organizzazione
cui aderisce o conferisce
mandato.
Se la controparte intende
accettare la procedura
di conciliazione, deposita
presso la commissione di
conciliazione, entro venti
giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una
memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto
e in diritto, nonché le eventuali
domande in via riconvenzionale.
Ove ciò non
avvenga, ciascuna delle
parti è libera di adire l’autorità
giudiziaria. Entro i
dieci giorni successivi al
deposito, la commissione
fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di
conciliazione, che deve
essere tenuto entro i successivi
trenta giorni. Dinanzi
alla commissione il lavoratore
può farsi assistere
anche da un’organizzazione
cui aderisce o conferisce
mandato.
La conciliazione della
lite da parte di chi rappresenta
la pubblica amministrazione,
anche in sede
giudiziale ai sensi dell’articolo
420, commi primo,
secondo e terzo, non può
dar luogo a responsabilità,
salvi i casi di dolo e colpa
grave ».
Identico ».
2. Il tentativo di conciliazione
di cui all’articolo
80, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è obbligatorio.
2. Identico.
2. L’articolo 411 del
codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
3. Identico: 3. Identico.
Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« ART. 411. – (Processo
verbale di conciliazione). –
Se la conciliazione esperita
ai sensi dell’articolo 410
riesce, anche limitatamente
ad una parte della domanda,
viene redatto separato
processo verbale sottoscritto
dalle parti e dai componenti
della commissione di
conciliazione. Il giudice, su
istanza della parte interessata,
lo dichiara esecutivo
con decreto.
« ART. 411. – (Processo
verbale di conciliazione). –
Identico.
Se non si raggiunge l’accordo
tra le parti, la commissione
di conciliazione
deve formulare una proposta
per la bonaria definizione
della controversia. Se
la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione
delle valutazioni
espresse dalle parti.
Se non si raggiunge l’accordo
tra le parti, la commissione
di conciliazione
deve formulare una proposta
per la bonaria definizione
della controversia. Se
la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione
delle valutazioni
espresse dalle parti. Delle
risultanze della proposta
formulata dalla commissione
e non accettata senza
adeguata motivazione il
giudice tiene conto in sede
di giudizio.
Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Ove il tentativo di conciliazione
sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato
ai sensi dell’articolo
415 devono essere allegati i
verbali e le memorie concernenti
il tentativo di conciliazione
non riuscito. Se il
tentativo di conciliazione si
è svolto in sede sindacale,
ad esso non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo
410. Il processo verbale
di avvenuta conciliazione
è depositato presso la
Direzione provinciale del
lavoro a cura di una delle
parti o per il tramite di
un’associazione sindacale.
Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l’autenticità,
provvede a depositarlo
nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione
è stato redatto. Il giudice,
su istanza della parte
interessata, accertata la
regolarità formale del verbale
di conciliazione, lo
dichiara esecutivo con
decreto ».
Identico ».
Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
4. All’articolo 420, primo
comma, del codice di
procedura civile, le parole:
« e tenta la conciliazione
della lite » sono sostituite
dalle seguenti: « , tenta la
conciliazione della lite e
formula alle parti una proposta
transattiva » e le
parole: « senza giustificato
motivo, costituisce comportamento
valutabile dal giudice
ai fini della decisione »
sono sostituite dalle
seguenti: « o il rifiuto della
proposta transattiva del
giudice, senza giustificato
motivo, costituiscono comportamento
valutabile dal
giudice ai fini del giudizio
».
4. Identico.
3. L’articolo 412 del
codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
5. Identico: 5. Identico.
« ART. 412. – (Risoluzione
arbitrale della controversia).
– In qualunque fase
del tentativo di conciliazione,
o al suo termine in caso
di mancata riuscita, le parti
possono indicare la soluzione,
anche parziale, sulla
quale concordano, riconoscendo,
quando è possibile,
il credito che spetta al lavoratore,
e possono accordarsi
per la risoluzione della
lite, affidando alla commissione
di conciliazione il
mandato a risolvere in via
arbitrale la controversia.
« ART. 412. – (Risoluzione
arbitrale della controversia).
– Identico.
Nel conferire il mandato
per la risoluzione arbitrale
della controversia, le parti
devono indicare:
Identico:
Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
1) il termine per
l’emanazione del lodo, che
non può comunque superare
i sessanta giorni dal conferimento
del mandato, spirato
il quale l’incarico deve
intendersi revocato;
1) identico;
2) le norme che la
commissione deve applicare
al merito della controversia,
ivi compresa la decisione
secondo equità, nel
rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento.
2) le norme invocate
dalle parti a sostegno delle
loro pretese e l’eventuale
richiesta di decidere secondo
equità, nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento.
Il lodo emanato a conclusione
dell’arbitrato, sottoscritto
dagli arbitri e
autenticato, produce tra le
parti gli effetti di cui all’articolo
1372 e all’articolo
2113, quarto comma, del
codice civile e ha efficacia
di titolo esecutivo ai sensi
dell’articolo 474 del presente
codice a seguito del
provvedimento del giudice
su istanza della parte interessata
ai sensi dell’articolo
825.
Identico.
Il lodo è impugnabile ai
sensi dell’articolo 808-ter,
anche in deroga all’articolo
829, commi quarto e quinto,
se ciò è stato previsto
nel mandato per la risoluzione
arbitrale della controversia
».
Identico ».
4. L’articolo 412-ter del
codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
6. Identico: 6. Identico.
Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« ART. 412-ter. – (Altre
modalità di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione
collettiva). – La
conciliazione e l’arbitrato,
nelle materie di cui all’articolo
409 del presente
codice e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165, possono essere svolti
altresì presso le sedi e
con le modalità previste dai
contratti collettivi sottoscritti
dalle associazioni
sindacali maggiormente
rappresentative ».
« ART. 412-ter. – (Altre
modalità di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione
collettiva). – La
conciliazione e l’arbitrato,
nelle materie di cui all’articolo
409, possono essere
svolti altresì presso le sedi
e con le modalità previste
dai contratti collettivi sottoscritti
dalle associazioni
sindacali maggiormente
rappresentative ».
5. L’articolo 412-quater
del codice di procedura
civile è sostituito dal
seguente:
7. Identico: 7. Identico.
Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« ART. 412-quater. –
(Altre modalità di conciliazione
e arbitrato). – Ferma
restando la facoltà di ciascuna
delle parti di adire
l’autorità giudiziaria e di
avvalersi delle procedure di
conciliazione e di arbitrato
previste dalla legge, le controversie
di cui all’articolo
409 del presente codice e
all’articolo 63, comma 1,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono
essere altresì proposte
innanzi al collegio di conciliazione
e arbitrato irrituale
costituito secondo
quanto previsto dai commi
seguenti. È nulla ogni clausola
del contratto individuale
di lavoro o comunque
pattuita che obblighi
una parte o entrambe a
proporre le controversie
indicate nel periodo precedente
al collegio di conciliazione
e arbitrato o che
ponga limitazioni a tale
facoltà.
« ART. 412-quater. –
(Altre modalità di conciliazione
e arbitrato). – Ferma
restando la facoltà di ciascuna
delle parti di adire
l’autorità giudiziaria e di
avvalersi delle procedure di
conciliazione e di arbitrato
previste dalla legge, le controversie
di cui all’articolo
409 possono essere altresì
proposte innanzi al collegio
di conciliazione e arbitrato
irrituale costituito secondo
quanto previsto dai commi
seguenti.
Il collegio di conciliazione
e arbitrato è composto
da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un
terzo membro, in funzione
di presidente, scelto di
comune accordo dagli arbitri
di parte tra i professori
universitari di materie giuridiche
e gli avvocati
ammessi al patrocinio
davanti alla Corte di cassazione.
Identico.
Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
La parte che intenda
ricorrere al collegio di conciliazione
e arbitrato deve
notificare all’altra parte un
ricorso sottoscritto, salvo
che si tratti di una pubblica
amministrazione, da un
avvocato al quale abbia
conferito mandato e presso
il quale deve eleggere il
domicilio. Il ricorso deve
contenere la nomina dell’arbitro
di parte e indicare
l’oggetto della domanda, le
ragioni di fatto e di diritto
sulle quali si fonda la
domanda stessa, i mezzi di
prova e il valore della controversia
entro il quale si
intende limitare la domanda.
Il ricorso può contenere
la proposta delle norme
che il collegio arbitrale
deve applicare al merito
della controversia, ivi compresa
la decisione secondo
equità, nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento.
La parte che intenda
ricorrere al collegio di conciliazione
e arbitrato deve
notificare all’altra parte un
ricorso sottoscritto, salvo
che si tratti di una pubblica
amministrazione, personalmente
o da un suo rappresentante
al quale abbia
conferito mandato e presso
il quale deve eleggere il
domicilio. Il ricorso deve
contenere la nomina dell’arbitro
di parte e indicare
l’oggetto della domanda, le
ragioni di fatto e di diritto
sulle quali si fonda la
domanda stessa, i mezzi di
prova e il valore della controversia
entro il quale si
intende limitare la domanda.
Il ricorso deve contenere
il riferimento alle norme
invocate dal ricorrente a
sostegno della sua pretesa e
l’eventuale richiesta di
decidere secondo equità,
nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento.
Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Se la parte convenuta
intende accettare la procedura
di conciliazione e
arbitrato nomina il proprio
arbitro di parte, il quale
entro trenta giorni dalla
notifica del ricorso procede,
ove possibile, concordemente
con l’altro arbitro,
alla scelta del presidente e
della sede del collegio. Ove
ciò non avvenga, ciascuna
delle parti è libera di adire
l’autorità giudiziaria.
Se la parte convenuta
intende accettare la procedura
di conciliazione e
arbitrato nomina il proprio
arbitro di parte, il quale
entro trenta giorni dalla
notifica del ricorso procede,
ove possibile, concordemente
con l’altro arbitro,
alla scelta del presidente e
della sede del collegio. Ove
ciò non avvenga, la parte
che ha presentato ricorso
può chiedere che la nomina
sia fatta dal presidente del
tribunale nel cui circondario
è la sede dell’arbitrato.
Se la parti non hanno
ancora determinato la sede,
il ricorso è presentato al
presidente del tribunale del
luogo in cui è sorto il rapporto
di lavoro o ove si
trova l’azienda o una sua
dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava
la sua opera al momento
della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde
del terzo arbitro e della
sede del collegio, la parte
convenuta, entro trenta
giorni da tale scelta, deve
depositare presso la sede
del collegio una memoria
difensiva sottoscritta, salvo
che si tratti di una pubblica
amministrazione, da un
avvocato cui abbia conferito
mandato e presso il quale
deve eleggere il domicilio.
La memoria deve contenere
le difese e le eccezioni
in fatto e in diritto, le
eventuali domande in via
riconvenzionale e l’indicazione
dei mezzi di prova.
Identico.
Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Entro dieci giorni dal
deposito della memoria
difensiva il ricorrente può
depositare presso la sede
del collegio una memoria
di replica senza modificare
il contenuto del ricorso.
Nei successivi dieci giorni il
convenuto può depositare
presso la sede del collegio
una controreplica senza
modificare il contenuto
della memoria difensiva.
Identico.
Il collegio fissa il giorno
dell’udienza, da tenere
entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la
controreplica del convenuto,
dandone comunicazione
alle parti, nel domicilio
eletto, almeno dieci giorni
prima.
Identico.
All’udienza il collegio
esperisce il tentativo di
conciliazione. Se la conciliazione
riesce, si applicano
le disposizioni dell’articolo
411, commi primo e terzo,
del presente codice e quelle
dell’articolo 66, comma 8,
del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
All’udienza il collegio
esperisce il tentativo di
conciliazione. Se la conciliazione
riesce, si applicano
le disposizioni dell’articolo
411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non
riesce, il collegio provvede,
ove occorra, a interrogare
le parti e ad ammettere e
assumere le prove, altrimenti
invita all’immediata
discussione orale. Nel caso
di ammissione delle prove,
il collegio può rinviare ad
altra udienza, a non più di
dieci giorni di distanza,
l’assunzione delle stesse e
la discussione orale.
Identico.
Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
La controversia è decisa,
entro venti giorni dall’udienza
di discussione,
mediante un lodo. Il lodo è
impugnabile ai sensi dell’articolo
808-ter, anche in
deroga all’articolo 829,
commi quarto e quinto, se
ciò è stato previsto nel
mandato per la risoluzione
arbitrale della controversia.
La controversia è decisa,
entro venti giorni dall’udienza
di discussione,
mediante un lodo. Il lodo
emanato a conclusione dell’arbitrato,
sottoscritto
dagli arbitri e autenticato,
produce tra le parti gli
effetti di cui agli articoli
1372 e 2113, quarto comma,
del codice civile e ha
efficacia di titolo esecutivo
ai sensi dell’articolo 474 del
presente codice a seguito
del provvedimento del giudice
su istanza della parte
interessata ai sensi dell’articolo
825. Il lodo è impugnabile
ai sensi dell’articolo
808-ter, anche in deroga
all’articolo 829, commi
quarto e quinto, se ciò è
stato previsto nel mandato
per la risoluzione arbitrale
della controversia.
Il compenso del presidente
del collegio è fissato
in misura pari al 2 per
cento del valore della controversia
dichiarato nel
ricorso ed è versato dalle
parti, per metà ciascuna,
presso la sede del collegio
mediante assegni circolari
intestati al presidente
almeno cinque giorni prima
dell’udienza. Ciascuna
parte provvede a compensare
l’arbitro da essa nominato.
Le spese legali e quelle
per il compenso del presidente
e dell’arbitro di
parte, queste ultime nella
misura dell’1 per cento del
suddetto valore della controversia,
sono liquidate nel
lodo ai sensi degli articoli
91, primo comma, e 92.
Identico.
Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
I contratti collettivi
nazionali di categoria possono
istituire un fondo per
il rimborso al lavoratore
delle spese per il compenso
del presidente del collegio e
del proprio arbitro di parte
».
Identico ».
8. Le disposizioni degli
articoli 410, 412-ter e 412-
quater del codice di procedura
civile si applicano
anche alle controversie di
cui all’articolo 63, comma
1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Gli
articoli 65 e 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono abrogati.
8. Le disposizioni degli
articoli 410, 412, 412-ter e
412-quater del codice di
procedura civile si applicano
anche alle controversie
di cui all’articolo 63, comma
1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Gli
articoli 65 e 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono abrogati.
Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. Le controversie di cui
all’articolo 409 del codice
di procedura civile possono
essere decise da arbitri,
oltre che nei casi previsti
dall’articolo 806 del medesimo
codice e dall’articolo
5 della legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive
modificazioni, anche qualora
il contratto e la clausola
compromissoria ivi contenuta,
ovvero il compromesso,
siano stati certificati in
base alle norme di cui al
titolo VIII del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni.
Le commissioni
di certificazione accertano
che la clausola compromissoria,
ovvero il compromesso,
contenga, anche
mediante rinvio a regolamenti
preesistenti dei collegi
arbitrali, i criteri per la
liquidazione dei compensi
spettanti agli arbitri e il
termine entro il quale il
lodo deve essere emanato.
9. In relazione alle
materie di cui all’articolo
409 del codice di procedura
civile, le parti contrattuali
possono pattuire clausole
compromissorie di cui
all’articolo 808 del codice
di procedura civile che rinviano
alle modalità di
espletamento dell’arbitrato
di cui agli articoli 412 e
412-quater del codice di
procedura civile, solo ove
ciò sia previsto da accordi
interconfederali o contratti
collettivi di lavoro stipulati
dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente
più rappresentative sul piano
nazionale. La clausola
compromissoria, a pena di
nullità, deve essere certificata
in base alle disposizioni
di cui al titolo VIII del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dagli
organi di certificazione di
cui all’articolo 76, comma
1, lettere a), b) e c), del
medesimo decreto legislativo.
Le commissioni di certificazione
accertano la
effettiva volontà delle parti
di devolvere ad arbitri le
controversie che dovessero
insorgere in relazione al
rapporto di lavoro. In
assenza dei predetti accordi
interconfederali o contratti
collettivi, trascorsi diciotto
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
le disposizioni di cui al
presente comma sono pienamente
operative.
9. In relazione alle
materie di cui all’articolo
409 del codice di procedura
civile, le parti contrattuali
possono pattuire clausole
compromissorie di cui
all’articolo 808 del codice
di procedura civile che rinviano
alle modalità di
espletamento dell’arbitrato
di cui agli articoli 412 e
412-quater del codice di
procedura civile, solo ove
ciò sia previsto da accordi
interconfederali o contratti
collettivi di lavoro stipulati
dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente
più rappresentative sul piano
nazionale. La clausola
compromissoria, a pena di
nullità, deve essere certificata
in base alle disposizioni
di cui al titolo VIII del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dagli
organi di certificazione di
cui all’articolo 76 del
medesimo decreto legislativo.
Le commissioni di certificazione
accertano la
effettiva volontà delle parti
di devolvere ad arbitri le
controversie che dovessero
insorgere in relazione al
rapporto di lavoro. In
assenza dei predetti accordi
interconfederali o contratti
collettivi, trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali definisce
con proprio decreto,
sentite le parti sociali, le
modalità di attuazione e di
piena operatività delle
disposizioni di cui al presente
comma.
Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. Gli organi di certificazione
di cui all’articolo
76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni,
possono istituire camere
arbitrali per la definizione,
ai sensi dell’articolo 808-ter
del codice di procedura
civile, delle controversie
nelle materie di cui all’articolo
409 del medesimo
codice e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165. Le commissioni di
cui al citato articolo 76 del
decreto legislativo n. 276
del 2003, e successive
modificazioni, possono
concludere convenzioni con
le quali prevedano la costituzione
di camere arbitrali
unitarie. Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo
412, commi terzo e
quarto, del codice di procedura
civile.
10. Gli organi di certificazione
di cui all’articolo
76, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276,
possono istituire camere
arbitrali per la definizione,
ai sensi dell’articolo 808-ter
del codice di procedura
civile, delle controversie
nelle materie di cui all’articolo
409 del medesimo
codice e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165. Le commissioni di
cui al citato articolo 76,
comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo
n. 276 del 2003, possono
concludere convenzioni con
le quali prevedano la costituzione
di camere arbitrali
unitarie. Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo
412, commi terzo e
quarto, del codice di procedura
civile.
10. Gli organi di certificazione
di cui all’articolo
76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276,
possono istituire camere
arbitrali per la definizione,
ai sensi dell’articolo 808-ter
del codice di procedura
civile, delle controversie
nelle materie di cui all’articolo
409 del medesimo
codice e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165. Le commissioni di
cui al citato articolo 76 del
decreto legislativo n. 276
del 2003, possono concludere
convenzioni con le
quali prevedano la costituzione
di camere arbitrali
unitarie. Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo
412, commi terzo e
quarto, del codice di procedura
civile.
8. Presso le sedi di certificazione
può altresì essere
esperito il tentativo di
conciliazione di cui all’articolo
410 del codice di
procedura civile.
11. Presso le sedi di certificazione
di cui all’articolo
76, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, può altresì essere
esperito il tentativo di conciliazione
di cui all’articolo
410 del codice di procedura
civile.
11. Presso le sedi di certificazione
di cui all’articolo
76 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276,
può altresì essere esperito
il tentativo di conciliazione
di cui all’articolo 410 del
codice di procedura civile.
9. All’articolo 82 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
12. Identico: 12. Identico:
Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
a) al comma 1, le
parole: « di cui all’articolo
76, comma 1, lettera a), del
presente decreto legislativo
» sono soppresse;
a) al comma 1, le
parole: « di cui all’articolo
76, comma 1, lettera a) »
sono sostituite dalle
seguenti: « di cui all’articolo
76, comma 1, lettere a), b)
e c) »;
a) al comma 1, le
parole: « di cui all’articolo
76, comma 1, lettera a), »
sono sostituite dalle
seguenti: « di cui all’articolo
76 »;
b) è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
b) identica. b) identica.
« 1-bis. Si applicano, in
quanto compatibili, le procedure
previste dal capo I
del presente titolo ».
10. Il comma 2 dell’articolo
83 del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, è abrogato.
13. Identico. 13. Identico.
11. All’articolo 2113,
quarto comma, del codice
civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e
dell’articolo 82 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive
modificazioni ».
Soppresso.
12. L’articolo 412-bis del
codice di procedura civile è
abrogato e il secondo comma
dell’articolo 410-bis del
medesimo codice è sostituito
dal seguente:
14. Gli articoli 410-bis e
412-bis del codice di procedura
civile sono abrogati.
14. Identico.
« Trascorso inutilmente
tale termine, il tentativo di
conciliazione si considera
espletato ».
13. All’articolo 79 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è
aggiunto, in fine, il seguente
comma:
15. Identico. 15. Identico.
Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« Gli effetti dell’accertamento
dell’organo preposto
alla certificazione del contratto
di lavoro, nel caso di
contratti in corso di esecuzione,
si producono dal
momento di inizio del contratto,
ove la commissione
abbia appurato che l’attuazione
del medesimo è stata,
anche nel periodo precedente
alla propria attività
istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale
sede. In caso di contratti
non ancora sottoscritti dalle
parti, gli effetti si producono
soltanto ove e nel
momento in cui queste ultime
provvedano a sottoscriverli,
con le eventuali integrazioni
e modifiche suggerite
dalla commissione adita
».
14. Dall’attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della
finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dal
presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
16. Identico. 16. Identico.
Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 25.
(Decadenze).
ART. 34.
(Decadenze e disposizioni in
materia di contratto di lavoro
a tempo determinato).
ART. 34.
(Decadenze e disposizioni in
materia di contratto di lavoro
a tempo determinato).
1. Il primo e il secondo
comma dell’articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604,
sono sostituiti dal seguente:
1. Il primo e il secondo
comma dell’articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604,
sono sostituiti dai seguenti:
1. Identico.
« Il licenziamento da
parte del datore di lavoro
deve essere impugnato a
pena di decadenza entro
centoventi giorni dalla ricezione
della sua comunicazione,
ovvero dalla comunicazione
dei motivi, ove
non contestuale, con ricorso
depositato nella cancelleria
del tribunale in funzione
di giudice del lavoro
».
« Il licenziamento deve
essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta
giorni dalla ricezione della
sua comunicazione, ovvero
dalla comunicazione dei
motivi, ove non contestuale,
con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo
a rendere nota la
volontà del lavoratore
anche attraverso l’intervento
dell’organizzazione sindacale
diretto ad impugnare
il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace
se non è seguita, entro
il successivo termine di
centottanta giorni, dal
deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del
lavoro o dalla comunicazione
alla controparte della
richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato.
Qualora la conciliazione o
l’arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto
l’accordo necessario al
relativo espletamento, il
ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di
decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo ».
Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Il termine di decadenza,
previsto dall’articolo 6,
primo comma, della legge
15 luglio 1966, n. 604,
come sostituito dal comma
1 del presente articolo, si
applica anche ai casi di
nullità del licenziamento,
nonché ai casi di licenziamento
inefficace di cui
all’articolo 2 della citata
legge n. 604 del 1966, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1
del presente articolo, si
applicano anche a tutti i
casi di invalidità e di inefficacia
del licenziamento.
2. Identico.
3. Il termine di decadenza
previsto dall’articolo 6,
primo comma, della legge
15 luglio 1966, n. 604,
come sostituito dal comma
1 del presente articolo, si
applica inoltre:
3. Le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1
del presente articolo, si
applicano inoltre:
3. Identico.
a) ai licenziamenti
anche qualora presuppongano
la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione
del rapporto di
lavoro ovvero alla legittimità
del termine apposto al
contratto;
a) ai licenziamenti che
presuppongono la risoluzione
di questioni relative
alla qualificazione del rapporto
di lavoro ovvero alla
legittimità del termine
apposto al contratto;
b) al recesso del committente
nei rapporti di
collaborazione coordinata e
continuativa, anche nella
modalità a progetto, di cui
all’articolo 409, numero 3),
del codice di procedura
civile;
b) identica;
c) al trasferimento ai
sensi dell’articolo 2103 del
codice civile, con termine
decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione
di trasferimento;
c) identica;
Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
d) all’impugnazione
del termine illegittimo ai
sensi dell’articolo 1 del
decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive
modificazioni, con termine
decorrente dalla scadenza
del medesimo.
d) all’azione di nullità
del termine apposto al contratto
di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive
modificazioni, con termine
decorrente dalla scadenza
del medesimo.
4. Le disposizioni di cui
all’articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1
del presente articolo, si
applicano anche:
4. Identico:
a) ai contratti di lavoro
a termine stipulati ai
sensi degli articoli 1, 2 e 4
del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in
corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore
della presente legge, con
decorrenza dalla scadenza
del termine;
a) identica;
b) ai contratti di lavoro
a termine, stipulati
anche in applicazione di
disposizioni di legge previgenti
al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e
già conclusi alla data di
entrata in vigore della presente
legge, con decorrenza
dalla medesima data di
entrata in vigore della presente
legge.
b) identica;
c) alla cessione di
contratto di lavoro avvenuta
ai sensi dell’articolo 2112
del codice civile con termine
decorrente dalla data
del trasferimento;
Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
d) in ogni altro caso
in cui, compresa l’ipotesi
prevista dall’articolo 27 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si
chieda la costituzione o
l’accertamento di un rapporto
di lavoro in capo a
un soggetto diverso dal titolare
del contratto.
5. Nei casi di conversione
del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna
il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore
stabilendo un’indennità
onnicomprensiva nella
misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo
di 12 mensilità dell’ultima
retribuzione globale
di fatto, avuto riguardo
ai criteri indicati nell’articolo
8 della legge 15 luglio
1966, n. 604.
5. Identico.
6. In presenza di contratti
ovvero accordi collettivi
nazionali, territoriali o
aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative
sul piano
nazionale, che prevedano
l’assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori
già occupati con contratto
a termine nell’ambito
di specifiche graduatorie, il
limite massimo dell’indennità
fissata dal comma 5 è
ridotto alla metà.
6. Identico.
Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. Le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi,
ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata
in vigore della presente
legge. Con riferimento a
tali ultimi giudizi, ove
necessario, ai soli fini della
determinazione della
indennità di cui ai commi 5
e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l’eventuale
integrazione della
domanda e delle relative
eccezioni ed esercita i poteri
istruttori ai sensi dell’articolo
421 del codice di
procedura civile.
7. Identico.
Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 26.
(Spese di giustizia nel processo
del lavoro).
Soppresso. Soppresso.
1. La voce n. 1639 dell’allegato
A annesso al
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativa alla legge 2 aprile
1958, n. 319, è soppressa.
2. All’articolo 13, comma
4, del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono premesse
le seguenti parole: « Per
i processi di cui al titolo IV
del libro II del codice di
procedura civile e ».
3. La disposizione introdotta
dal comma 2 acquista
efficacia decorsi sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 27.
(Proroga degli strumenti
per il sostegno del reddito
dei lavoratori. Ammortizzatori
sociali).
Soppresso. Soppresso.
1. In attesa della riforma
degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo
di spesa di 450 milioni
di euro, per l’anno 2009, a
carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo
1, comma 7, del decretolegge
20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, di
seguito denominato « Fondo
per l’occupazione », il
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e
delle finanze, può disporre,
entro il 31 dicembre 2009,
in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche
senza soluzione di continuità,
di trattamenti di cassa
integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e
di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche
con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali,
definiti in specifiche
intese stipulate in sede istituzionale
territoriale entro
il 20 maggio 2009 e recepite
in accordi in sede governativa
entro il 15 giugno
2009.
Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. Nell’ambito delle
risorse finanziarie di cui al
comma 1, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo
2, comma 521, della legge
24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni,
possono essere
prorogati con decreto del
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e
delle finanze, qualora i piani
di gestione delle eccedenze
abbiano comportato
una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31
dicembre 2008. La misura
dei trattamenti di cui al
presente comma è ridotta
del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di
sostegno del reddito, nel
caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente
nel caso di frequenza di
specifici programmi di
reimpiego, anche miranti
alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla
regione.
Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. L’erogazione dei trattamenti
di cui ai commi 1 e
2 è subordinata alla sottoscrizione,
da parte dei lavoratori
interessati, di apposito
patto di servizio presso
i competenti centri per
l’impiego. Con decreto del
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali sono definite le
modalità attuative del patto
di servizio. Il lavoratore
destinatario dei trattamenti
di sostegno del reddito di
cui ai commi 1 e 2, in caso
di rifiuto della sottoscrizione
del patto di servizio,
perde il diritto a qualsiasi
erogazione di carattere
retributivo e previdenziale
a carico del datore di lavoro,
fatti salvi i diritti già
maturati.
4. In attesa della riforma
degli ammortizzatori
sociali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2009,
possono essere concessi
trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria
e di mobilità ai
dipendenti delle imprese
esercenti attività commerciali
con più di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con
più di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza
con più di quindici
dipendenti, nel limite di
spesa di 45 milioni di euro
per l’anno 2009, a carico
del Fondo per l’occupazione.
Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
5. Nell’ambito del limite
complessivo di spesa di cui
al comma 1, l’importo di 12
milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione è
destinato alla concessione,
per l’anno 2009, di un’indennità
pari al trattamento
massimo di integrazione
salariale straordinaria,
nonché alla relativa contribuzione
figurativa e agli
assegni per il nucleo familiare,
ai lavoratori portuali
che prestano lavoro temporaneo
nei porti ai sensi della
legge 28 gennaio 1994,
n. 84. L’erogazione dei
trattamenti di cui al presente
comma da parte dell’Istituto
nazionale della
previdenza sociale è subordinata
all’acquisizione degli
elenchi recanti il numero,
distinto per ciascuna
impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento
al lavoro, predisposti
dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
in base agli accertamenti
effettuati in sede
locale dalle competenti
autorità portuali o, laddove
non istituite, dalle autorità
marittime.
Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. Per l’iscrizione nelle
liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato
motivo oggettivo da
aziende che occupano fino
a quindici dipendenti,
all’articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decretolegge
20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole:
« 31 dicembre 2008 » sono
sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2009 » e le
parole: « e di 45 milioni di
euro per il 2008 » sono
sostituite dalle seguenti: « e
di 45 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e
2009 ».
7. All’articolo 1, comma
2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le
parole: « 31 dicembre
2008 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre
2009 ». Ai fini dell’attuazione
del presente comma, è
autorizzata, per l’anno
2009, la spesa di 5 milioni
di euro a valere sul Fondo
per l’occupazione.
Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
8. Per il rifinanziamento
delle proroghe a ventiquattro
mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria
per cessazione di attività,
di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati
30 milioni di euro, per
l’anno 2009, a carico del
Fondo per l’occupazione.
9. Per l’anno 2009, il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali assegna alla società
Italia Lavoro Spa 14 milioni
di euro quale contributo
agli oneri di funzionamento
e ai costi generali di struttura.
A tale onere si provvede
a carico del Fondo per
l’occupazione.
10. Per le finalità di cui
all’articolo 117, comma 5,
della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è autorizzata
la spesa nel limite massimo
di 35 milioni di euro, per
l’anno 2009, a valere sul
Fondo per l’occupazione.
11. All’articolo 118,
comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le
parole: « e di 80 milioni di
euro per l’anno 2008 » sono
sostituite dalle seguenti: « e
di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e
2009 ».
Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
12. Per l’anno 2009, al
fine di garantire l’interconnessione
dei sistemi informatici
necessari allo svolgimento
dell’attività ispettiva,
è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a valere sul
Fondo per l’occupazione.
Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 35.
(Accesso ispettivo, potere
di diffida e verbalizzazione
unica).
ART. 35.
(Accesso ispettivo, potere di
diffida e verbalizzazione
unica).
1. L’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, è sostituito
dal seguente:
Identico.
« ART. 13. – (Accesso
ispettivo, potere di diffida
e verbalizzazione unica). –
1. Il personale ispettivo
accede presso i luoghi di
lavoro nei modi e nei tempi
consentiti dalla legge. Alla
conclusione delle attività di
verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo,
viene rilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente
all’ispezione, con
l’obbligo alla tempestiva
consegna al datore di lavoro,
il verbale di primo
accesso ispettivo contenente:
a) l’identificazione dei
lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle
modalità del loro impiego;
b) la specificazione
delle attività compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni
rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o
dalla persona presente
all’ispezione;
Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
d) ogni richiesta,
anche documentale, utile al
proseguimento dell’istruttoria
finalizzata all’accertamento
degli illeciti, fermo
restando quanto previsto
dall’articolo 4, settimo
comma, della legge 22
luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata
inosservanza delle norme
di legge o del contratto collettivo
in materia di lavoro
e legislazione sociale e qualora
il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai
quali derivino sanzioni
amministrative, questi
provvede a diffidare il trasgressore
e l’eventuale
obbligato in solido, ai sensi
dell’articolo 6 della legge 24
novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze
comunque materialmente
sanabili, entro il
termine di trenta giorni
dalla data di notificazione
del verbale di cui al comma
4.
Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. In caso di ottemperanza
alla diffida, il trasgressore
o l’eventuale
obbligato in solido è
ammesso al pagamento di
una somma pari all’importo
della sanzione nella
misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto
della sanzione stabilita in
misura fissa, entro il termine
di quindici giorni dalla
scadenza del termine di
cui al comma 2. Il pagamento
dell’importo della
predetta somma estingue il
procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze
oggetto di diffida
e a condizione dell’effettiva
ottemperanza alla diffida
stessa.
4. All’ammissione alla
procedura di regolarizzazione
di cui ai commi 2 e 3,
nonché alla contestazione
delle violazioni amministrative
di cui all’articolo
14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si provvede
da parte del personale
ispettivo esclusivamente
con la notifica di un unico
verbale di accertamento e
notificazione, notificato al
trasgressore e all’eventuale
obbligato in solido. Il verbale
di accertamento e
notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati
dell’accertamento, con indicazione
puntuale delle fonti
di prova degli illeciti rilevati;
Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
b) la diffida a regolarizzare
gli inadempimenti
sanabili ai sensi del
comma 2;
c) la possibilità di
estinguere gli illeciti ottemperando
alla diffida e provvedendo
al pagamento della
somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima
somma nei casi di illeciti
già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di
estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli
oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso
il pagamento della sanzione
in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli
strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre
ricorso, con specificazione
dei termini di impugnazione.
Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
5. L’adozione della diffida
interrompe i termini di
cui all’articolo 14 della legge
24 novembre 1981,
n. 689, e del ricorso di cui
all’articolo 17 del presente
decreto, fino alla scadenza
del termine per compiere
gli adempimenti di cui ai
commi 2 e 3. Ove da parte
del trasgressore o dell’obbligato
in solido non sia
stata fornita prova al personale
ispettivo dell’avvenuta
regolarizzazione e del
pagamento delle somme
previste, il verbale unico di
cui al comma 4 produce gli
effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti
accertati nei confronti del
trasgressore e della persona
obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei
casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure
di cui ai commi 3, 4 e 5,
è esteso anche agli ispettori
e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze
da essi rilevate.
Gli enti e gli istituti previdenziali
svolgono tale attività
con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione
vigente.
Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. Il potere di diffida di
cui al comma 2 è esteso
agli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell’articolo
13 della legge 24
novembre 1981, n. 689,
violazioni in materia di
lavoro e legislazione sociale.
Qualora rilevino inadempimenti
dai quali derivino
sanzioni amministrative,
essi provvedono a diffidare
il trasgressore e
l’eventuale obbligato in
solido alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque
materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure
di cui ai commi 3, 4 e
5 ».
Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 36.
(Indicatore di situazione
economica equivalente).
ART. 36.
(Indicatore di situazione
economica equivalente).
1. Al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109,
sono apportate le seguenti
modifiche:
1. Identico.
a) l’articolo 4 è sostituito
dal seguente:
Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« ART. 4. – (Dichiarazione
sostitutiva unica). – 1.
Il richiedente la prestazione
presenta un’unica
dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000,
n. 445, di validità annuale,
concernente le informazioni
necessarie per la determinazione
dell’indicatore
della situazione economica
equivalente di cui all’articolo
2, ancorché l’ente si
avvalga della facoltà riconosciutagli
dall’articolo 3,
comma 2. È lasciata facoltà
al cittadino di presentare
entro il periodo di validità
della dichiarazione sostitutiva
unica una nuova
dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni
familiari ed economiche ai
fini del calcolo dell’indicatore
della situazione economica
equivalente del proprio
nucleo familiare. Gli
enti erogatori possono stabilire
per le prestazioni da
essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove
dichiarazioni.
Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. La dichiarazione di
cui al comma 1 è presentata
ai comuni o ai centri
di assistenza fiscale previsti
dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente
all’amministrazione
pubblica alla quale è
richiesta la prima prestazione
o alla sede dell’Istituto
nazionale della previdenza
sociale (INPS) competente
per territorio.
3. È comunque consentita
la presentazione
all’INPS, in via telematica,
della dichiarazione sostitutiva
unica direttamente a
cura del soggetto richiedente
la prestazione agevolata.
4. L’INPS determina
l’indicatore della situazione
economica equivalente in
relazione ai dati autocertificati
dal soggetto richiedente
la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati
autocertificati dal soggetto
richiedente, l’Agenzia delle
entrate, sulla base di appositi
controlli automatici,
individua l’esistenza di
omissioni, ovvero difformità
degli stessi rispetto agli
elementi conoscitivi in possesso
del Sistema informativo
dell’anagrafe tributaria.
Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. Gli esiti delle attività
effettuate ai sensi del comma
5 sono comunicati dall’Agenzia
delle entrate,
mediante procedura informatica,
all’INPS che provvederà
a inoltrarli ai soggetti
che hanno ricevuto le
dichiarazioni ai sensi del
comma 2, ovvero direttamente
al soggetto che ha
presentato la dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi
del comma 3.
7. Sulla base della
comunicazione dell’INPS,
di cui al comma 6, i comuni,
i centri di assistenza
fiscale e le amministrazione
pubbliche ai quali è presentata
la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un’attestazione,
riportante l’indicatore
della situazione
economica equivalente,
nonché il contenuto della
dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il
calcolo. Analoga attestazione
è rilasciata direttamente
dall’INPS nei casi di cui al
comma 3. L’attestazione
riporta anche le eventuali
omissioni e difformità di
cui al comma 5. La dichiarazione,
munita dell’attestazione
rilasciata, può
essere utilizzata, nel periodo
di validità, da ogni componente
del nucleo familiare
per l’accesso alle prestazioni
agevolate di cui al
presente decreto.
Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
8. In presenza delle
omissioni o difformità di
cui al comma 5, il soggetto
richiedente la prestazione
può presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva
unica, ovvero può comunque
richiedere la prestazione
mediante l’attestazione
relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni
o le difformità rilevate
dall’Agenzia delle entrate.
Tale dichiarazione è
valida ai fini dell’erogazione
della prestazione, fatto
salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea
documentazione atta a
dimostrare la completezza
e veridicità dei dati indicati
nella dichiarazione. Gli enti
erogatori eseguono, singolarmente
o mediante un
apposito servizio comune,
tutti i controlli ulteriori
necessari e provvedono ad
ogni adempimento conseguente
alla non veridicità
dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi
controlli relativi alla determinazione
del patrimonio
mobiliare gestito dagli operatori
di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,
n. 605, l’Agenzia delle
entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformità
rilevate ai sensi del
comma 5, effettua, sulla
base di criteri selettivi,
apposite richieste di informazioni
ai suddetti operatori,
avvalendosi delle relative
procedure automatizzate
di colloquio.
Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
10. Nell’ambito della
programmazione dell’attività
di accertamento della
Guardia di finanza, una
quota delle verifiche è
riservata al controllo
sostanziale della posizione
reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazioni,
secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei
richiedenti nei cui confronti
emergono divergenze nella
consistenza del patrimonio
mobiliare sono comunicati
alla Guardia di
finanza al fine di assicurare
il coordinamento e l’efficacia
del controlli previsti
dal comma 10.
12. Con apposita convenzione
stipulata tra
l’INPS e l’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in
materia di protezione dei
dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono
disciplinate le modalità
attuative e le specifiche tecniche
per lo scambio delle
informazioni necessarie
all’attuazione delle disposizioni
del presente articolo.
Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
13. Al fine di consentire
la semplificazione e il
miglioramento degli adempimenti
dei soggetti richiedenti
le prestazioni agevolate,
a seguito dell’evoluzione
dei sistemi informativi
dell’INPS e dell’Agenzia
delle entrate possono essere
altresì previste specifiche
attività di sperimentazione
finalizzate a sviluppare
l’assetto dei relativi flussi di
informazione.
14. Ai fini del rispetto
dei criteri di equità sociale,
con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze,
sulla base delle valutazioni
dell’INPS e dell’Agenzia
delle entrate, si provvede
alla razionalizzazione e
all’armonizzazione dei criteri
di determinazione dell’indicatore
della situazione
economica equivalente
rispetto all’evoluzione della
normativa fiscale »;
b) all’articolo 4-bis, il
comma 1 è sostituito dal
seguente:
« 1. L’INPS per l’alimentazione
del sistema informativo
dell’indicatore della
situazione economica equivalente
può stipulare apposite
convenzioni con i soggetti
di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera d), del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 »;
Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) all’articolo 6, comma
4, al primo e al quarto
periodo, le parole: « Agenzia
delle entrate » sono
sostituite dalle seguenti:
« Istituto nazionale della
previdenza sociale »;
d) alla tabella 1, parte
I, dopo la lettera b), è inserito
il seguente capoverso:
« Al reddito complessivo
devono essere aggiunti i
redditi da lavoro dipendente
e assimilati, di lavoro
autonomo ed impresa, redditi
diversi di cui all’articolo
67, comma 1, lettere i) e
l), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, assoggettati
ad imposta sostitutiva o
definitiva, fatta salva diversa
volontà espressa dal legislatore
sulle norme che
regolano tali componenti
reddituali ».
2. Ai maggiori compiti previsti
dal comma 1 del presente
articolo per l’INPS e
per l’Agenzia delle entrate
si provvede con le risorse
umane e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 37.
(Modifiche al decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2).
ART. 37.
(Modifiche al decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2).
1. L’articolo 19-ter del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è sostituito dal seguente:
Identico.
« ART. 19-ter. – (Indennizzi
per le aziende commerciali
in crisi). – 1.
L’indennizzo di cui al
decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, è concesso,
nella misura e secondo le
modalità ivi previste, anche
ai soggetti che si trovano in
possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2 del medesimo
decreto legislativo nel
periodo compreso tra il 1o
gennaio 2009 e il 31 dicembre
2011. Per i soggetti che
nel mese di compimento
dell’età pensionabile sono
anche in possesso del
requisito contributivo minimo
richiesto per conseguire
la pensione di vecchiaia, il
predetto indennizzo spetta
fino alla prima decorrenza
utile della pensione di vecchiaia
medesima. Le
domande di cui all’articolo
7 del citato decreto legislativo
n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al
31 gennaio 2012.
Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
2. L’aliquota contributiva
aggiuntiva di cui all’articolo
5 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207,
dovuta dagli iscritti alla
Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività
commerciali presso l’INPS,
è prorogata, con le medesime
modalità, fino al 31
dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi
ai sensi dell’articolo 1,
comma 272, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, in
pagamento alla data del 31
dicembre 2008, sono prorogati
fino alla data di
decorrenza della pensione
di vecchiaia purché i titolari
dell’indennizzo siano in
possesso, nel mese di compimento
dell’età pensionabile,
anche del requisito
contributivo minimo richiesto
per conseguire la pensione
di vecchiaia ».
2. All’articolo 30-bis,
comma 7, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, dopo le
parole: « Ministro dell’economia
e delle finanze »
sono inserite le seguenti: « ,
di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, ».
Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
3. All’articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133,
il comma 7-bis, introdotto
dall’articolo 18, comma
4-sexies, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, è abrogato.
Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 38.
(Modifiche all’articolo 9
del decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993).
ART. 38.
(Modifiche all’articolo 9 del
decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236
del 1993).
1. All’articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236,
sono apportate le seguenti
modifiche:
1. Identico:
a) dopo il comma
3-bis è inserito il seguente:
a) identico:
« 3-ter. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali può prevedere
misure di sostegno al
reddito per lavoratori
disoccupati o a rischio di
esclusione dal mercato del
lavoro »;
« 3-ter. Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali può prevedere misure
di sostegno al reddito
per lavoratori disoccupati o
a rischio di esclusione dal
mercato del lavoro »;
b) al comma 4, le
parole: « di cui ai commi 1,
2, 3 e 3-bis » sono sostituite
dalle seguenti: « di cui ai
commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente,
3-ter ».
b) identica.
Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 39.
(Sottrazione alle procedure
esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche
sociali).
ART. 39.
(Sottrazione alle procedure
esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali).
1. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 294,
della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano
anche alle ipotesi di fondi
intestati al Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
1. Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 294,
della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano
anche alle ipotesi di fondi
intestati al Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali.
2. Gli atti di sequestro e
di pignoramento afferenti
ai fondi di cui al comma 1
sono nulli. La nullità è rilevabile
d’ufficio e gli atti
non determinano obbligo di
accantonamento da parte
delle sezioni della Tesoreria
dello Stato né sospendono
l’accreditamento di somme
destinate ai funzionari
delegati centrali e periferici.
2. Identico.
Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 40.
(Modifica all’articolo 11
del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124).
ART. 40.
(Modifica all’articolo 11 del
decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124).
1. All’articolo 11 del
decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, dopo il comma
3 è inserito il seguente:
Identico.
« 3-bis. Il verbale di cui
al comma 3 è dichiarato
esecutivo con decreto dal
giudice competente, su
istanza della parte interessata
».
Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 41.
(Obbligo di versamento
delle ritenute previdenziali).
ART. 41.
(Obbligo di versamento delle
ritenute previdenziali).
1. L’omesso versamento,
nelle forme e nei termini di
legge, delle ritenute previdenziali
e assistenziali operate
dal committente sui
compensi dei lavoratori a
progetto e dei titolari di
collaborazioni coordinate e
continuative iscritti alla
gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995,
n. 335, configura le ipotesi
di cui ai commi 1-bis, 1-ter
e 1-quater dell’articolo 2
del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.
Identico.
Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 42.
(Contribuzione figurativa).
ART. 42.
(Contribuzione figurativa).
1. Ai fini del calcolo della
retribuzione annua pensionabile,
e per la liquidazione
delle prestazioni a
sostegno o integrazione del
reddito, per i periodi successivi
al 31 dicembre 2004,
il valore retributivo da
attribuire per ciascuna settimana
ai periodi riconosciuti
figurativamente per
gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e
verificatisi nel corso del
rapporto di lavoro, è pari
all’importo della normale
retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore, in
caso di prestazione lavorativa,
nel mese in cui si
colloca l’evento. Il predetto
importo deve essere determinato
dal datore di lavoro
sulla base degli elementi
retributivi ricorrenti e continuativi.
Identico.
Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 43.
(Responsabilità di terzi
nelle invalidità civili).
ART. 43.
(Responsabilità di terzi nelle
invalidità civili).
1. Le pensioni, gli assegni
e le indennità, spettanti
agli invalidi civili ai sensi
della legislazione vigente,
corrisposti in conseguenza
del fatto illecito di terzi,
sono recuperate fino a concorrenza
dell’ammontare di
dette prestazioni dall’ente
erogatore delle stesse nei
riguardi del responsabile
civile e della compagnia di
assicurazioni.
1. Identico.
2. Agli effetti del comma
1, il valore capitale della
prestazione erogata è
determinato mediante criteri
e tariffe stabiliti con
decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali e del Ministro
dell’economia e delle
finanze, sentito il consiglio
di amministrazione dell’INPS,
da emanare entro
sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge.
2. Agli effetti del comma
1, il valore capitale della
prestazione erogata è
determinato mediante criteri
e tariffe stabiliti con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell’economia
e delle finanze,
sentito il consiglio di
amministrazione dell’INPS,
da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 44.
(Comunicazioni delle imprese
di assicurazione all’INPS).
ART. 44.
(Comunicazioni delle imprese
di assicurazione all’INPS).
1. A decorrere dal 1o
giugno 2010, nei casi di
infermità comportante
incapacità lavorativa, derivante
da responsabilità di
terzi, il medico è tenuto a
darne segnalazione nei certificati
di malattia di cui
all’articolo 2 del decretolegge
30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, al
fine di consentire all’ente
assicuratore l’esperibilità
delle azioni surrogatorie e
di rivalsa.
1. Identico.
2. In caso di eventi
occorsi in danno di soggetti
aventi diritto all’indennità
di malattia erogata dall’INPS
ed imputabili a
responsabilità di terzi, l’impresa
di assicurazione, prima
di procedere all’eventuale
risarcimento del danno,
è tenuta a darne immediata
comunicazione
all’INPS.
2. Identico.
3. Entro quindici giorni
dal ricevimento della
comunicazione di cui al
comma 2, l’INPS trasmette
all’impresa di assicurazione
un « certificato di indennità
corrisposte » (CIR) attestante
l’avvenuta liquidazione
dell’indennità di
malattia ed il relativo
importo.
3. Identico.
Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
4. L’impresa assicuratrice
procede, conseguentemente,
ad accantonare e
rimborsare preventivamente
all’INPS l’importo certificato
ai sensi del comma 3.
4. Identico.
5. Dall’attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica.
Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 45.
(Efficacia delle domande di
iscrizione e cancellazione
dall’albo delle imprese artigiane
per gli enti previdenziali).
ART. 45.
(Efficacia delle domande di
iscrizione e cancellazione
dall’albo delle imprese artigiane
per gli enti previdenziali).
1. Ai fini del contenimento
degli oneri previdenziali,
a decorrere dal 1o
gennaio 2010, gli atti e i
provvedimenti relativi alle
modificazioni dello stato di
fatto e di diritto, compresa
la cessazione delle imprese
individuali e di tutti i soggetti
comunque iscritti
all’albo delle imprese artigiane,
sono inopponibili
all’INPS, decorsi due anni
dal verificarsi dei relativi
presupposti, e sentite le
commissioni provinciali
dell’artigianato e gli altri
organi o enti competenti le
cui potestà restano comunque
ferme. L’INPS attua
apposite forme di comunicazione
nei confronti dei
destinatari delle disposizioni
del presente articolo per
favorire la correttezza delle
posizioni contributive individuali.
1. Identico.
2. Dall’attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica.
Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 46.
(Pignoramento e sequestro
nei confronti degli istituti
esercenti forme di previdenza
e assistenza obbligatoria).
ART. 46.
(Pignoramento e sequestro
nei confronti degli istituti
esercenti forme di previdenza
e assistenza obbligatoria).
1. All’articolo 14 del
decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997,
n. 30, dopo il comma 1-bis
è inserito il seguente:
Identico.
« 1-ter. Le disposizioni
di cui al comma 1-bis si
applicano anche ai pignoramenti
mobiliari di cui
agli articoli 513 e seguenti
del codice di procedura
civile promossi nei confronti
di enti ed istituti
esercenti forme di previdenza
ed assistenza obbligatorie
organizzati su base
territoriale ».
Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 47.
(Disposizioni in materia di
contribuzione figurativa
per periodi di malattia).
ART. 47.
(Disposizioni in materia di
contribuzione figurativa per
periodi di malattia).
1. All’articolo 1 del
decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, dopo
il comma 1 è inserito il
seguente:
Identico.
« 1-bis. Il limite dei ventidue
mesi di cui al comma
1 non si applica, a partire
dall’insorgenza dello stato
di inabilità ai sensi dell’articolo
8 della legge 12 giugno
1984, n. 222, ai soggetti
che abbiano conseguito tale
inabilità a seguito di infortunio
sul lavoro, in sostituzione
della pensione di inabilità
».
Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 28.
(Proroga di termini per
l’esercizio di deleghe in
materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego,
incentivi all’occupazione
e apprendistato e di
occupazione femminile).
ART. 48.
(Differimento di termini per
l’esercizio di deleghe in
materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego,
incentivi all’occupazione
e apprendistato e di
occupazione femminile).
ART. 48.
(Differimento di termini per
l’esercizio di deleghe in
materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego,
incentivi all’occupazione
e apprendistato e di
occupazione femminile).
1. All’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007,
n. 247, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1. Identico: 1. Identico:
a) al comma 28, le
parole: « dodici mesi » sono
sostituite dalle seguenti:
« diciotto mesi »;
a) il comma 28 è sostituito
dal seguente:
a) identico:
« 28. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il
termine di trentasei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
su proposta del Ministro
del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, in
conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo
l’uniformità della
tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti
i diritti civili e
sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e
alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori
immigrati, uno o più decreti
legislativi finalizzati a
riformare la materia degli
ammortizzatori sociali per
il riordino degli istituti a
sostegno del reddito »;
« 28. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il
termine di ventiquattro
mesi dalla data di entrata
in vigore della presente
disposizione, su proposta
del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, in
conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto
speciale e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo
l’uniformità della
tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti
i diritti civili e
sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e
alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori
immigrati, uno o più decreti
legislativi finalizzati a
riformare la materia degli
ammortizzatori sociali per
il riordino degli istituti a
sostegno del reddito »;
Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
b) al comma 30, le
parole: « dodici mesi » sono
sostituite dalle seguenti:
« diciotto mesi »;
b) il comma 30 è sostituito
dal seguente:
b) identico:
« 30. Il Governo è delegato
ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, su proposta del
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali, in conformità all’articolo
117 della Costituzione
e agli statuti delle regioni
a statuto speciale e delle
province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione,
e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale
attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze
di genere e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati, uno o più
decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa
in materia di:
« 30. Il Governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, su proposta
del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali,
in conformità all’articolo
117 della Costituzione e
agli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e
garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti
civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di
genere e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati, uno o più
decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa
in materia di:
a) servizi per l’impiego;
a) identica;
b) incentivi all’occupazione;
b) identica;
c) apprendistato »; c) identica »;
c) al comma 81, le
parole: « dodici mesi » sono
sostituite dalle seguenti:
« diciotto mesi ».
c) il comma 81 è sostituito
dal seguente:
c) identico:
Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 81. Il Governo è delegato
ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, su proposta del
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali e del Ministro per le
pari opportunità, in conformità
all’articolo 117 della
Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome
di Trento e di Bolzano,
e alle relative norme
di attuazione, e garantendo
l’uniformità della tutela dei
lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali,
uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della
normativa in materia di
occupazione femminile, nel
rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
« 81. Il Governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
disposizione, su proposta
del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e
del Ministro per le pari
opportunità, in conformità
all’articolo 117 della Costituzione
e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle
relative norme di attuazione,
e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale
attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, uno o
più decreti legislativi finalizzati
al riordino della
normativa in materia di
occupazione femminile, nel
rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione, nell’ambito
dell’esercizio della
delega in tema di riordino
degli incentivi di cui al
comma 30, lettera b), di
incentivi e sgravi contributivi
mirati a sostenere i
regimi di orari flessibili
legati alle necessità della
conciliazione tra lavoro e
vita familiare, nonché a
favorire l’aumento dell’occupazione
femminile;
a) identica;
b) revisione della
vigente normativa in materia
di congedi parentali,
con particolare riferimento
all’estensione della durata
di tali congedi e all’incremento
della relativa indennità
al fine di incentivarne
l’utilizzo;
b) identica;
Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) rafforzamento degli
istituti previsti dall’articolo
9 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, con particolare riferimento
al lavoro a tempo
parziale e al telelavoro;
c) identica;
d) rafforzamento dell’azione
dei diversi livelli di
governo e delle diverse
amministrazioni competenti,
con riferimento ai servizi
per l’infanzia e agli anziani
non autosufficienti, in funzione
di sostegno dell’esercizio
della libertà di scelta
da parte delle donne nel
campo del lavoro;
d) identica;
e) orientamento dell’intervento
legato alla programmazione
dei Fondi
comunitari, a partire dal
Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Programma
operativo nazionale (PON),
in via prioritaria per l’occupazione
femminile, a
supporto non solo delle
attività formative, ma
anche di quelle di accompagnamento
e inserimento
al lavoro, con destinazione
di risorse alla formazione
di programmi mirati alle
donne per il corso della
relativa vita lavorativa;
e) identica;
f) rafforzamento delle
garanzie per l’applicazione
effettiva della parità di
trattamento tra donne e
uomini in materia di occupazione
e di lavoro;
f) identica;
g) realizzazione,
anche ai fini di cui alla
lettera e), di sistemi di raccolta
ed elaborazione di
dati in grado di far emergere
e rendere misurabili le
discriminazioni di genere
anche di tipo retributivo;
g) identica;
Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
h) potenziamento delle
azioni intese a favorire lo
sviluppo dell’imprenditoria
femminile;
h) identica;
i) previsione di azioni
e interventi che agevolino
l’accesso e il rientro nel
mercato del lavoro delle
donne, anche attraverso
formazione professionale
mirata con conseguente
certificazione secondo le
nuove strategie dell’Unione
europea;
i) identica;
l) definizione degli
adempimenti dei datori di
lavoro in materia di attenzione
al genere ».
l) identica ».
Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 49.
(Disposizione finalizzata
ad assicurare l’indennizzo
per complicanze di tipo
irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie).
ART. 49.
(Disposizione finalizzata ad
assicurare l’indennizzo per
complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni
obbligatorie).
1. L’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 29
ottobre 2005, n. 229, è
incrementata della somma
pari a 55 milioni di euro
per ciascuno degli anni
2009 e 2010.
Identico.
2. All’onere derivante
dalla disposizione di cui al
comma 1 si provvede
mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007,
n. 244, rispettivamente per
gli anni 2009 e 2010.
Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 50.
(Modifiche al decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276).
ART. 50.
(Modifiche al decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276).
1. Al comma 2 dell’articolo
4 del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti:
« Decorsi due anni, entro i
novanta giorni successivi, i
soggetti autorizzati possono
richiedere l’autorizzazione
a tempo indeterminato. Il
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali rilascia l’autorizzazione
a tempo indeterminato
entro novanta giorni dalla
richiesta, previa verifica
del rispetto degli obblighi
di legge e del contratto collettivo
e, in ogni caso,
subordinatamente al corretto
andamento della attività
svolta ».
1. Al comma 2 dell’articolo
4 del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti:
« Decorsi due anni, entro i
novanta giorni successivi, i
soggetti autorizzati possono
richiedere l’autorizzazione
a tempo indeterminato. Il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia
l’autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta
giorni dalla richiesta,
previa verifica del rispetto
degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in
ogni caso, subordinatamente
al corretto andamento
della attività svolta ».
2. Al comma 1 dell’articolo
5 del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
2. Identico.
Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« f) l’interconnessione
con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui
all’articolo 15, attraverso il
raccordo con uno o più
nodi regionali, nonché l’invio
all’autorità concedente,
pena la revoca dell’autorizzazione,
di ogni informazione
strategica per un efficace
funzionamento del
mercato del lavoro, tra cui
i casi in cui un percettore
di sussidio o indennità
pubblica rifiuti senza giustificato
motivo una offerta
formativa, un progetto
individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro
ovvero una occupazione
congrua ai sensi della legislazione
vigente; ».
3. All’articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate
le seguenti modifiche:
3. Identico:
0a) al comma 1, le parole
da: « e fermo restando »
fino a: « nonché l’invio di »
sono sostituite dalle
seguenti: « e conferiscano
alla borsa continua nazionale
del lavoro, secondo le
modalità previste con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca,
i curricula dei propri
studenti, che sono resi pubblici
anche nei siti internet
dell’Ateneo per i dodici
mesi successivi alla data di
conseguimento del diploma
di laurea. Resta fermo l’obbligo
dell’invio alla borsa
continua nazionale del
lavoro di »;
Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
a) identica;
« 3. Sono altresì autorizzati
allo svolgimento della
attività di intermediazione,
a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui
alle lettere d), e), f) e g)
dell’articolo 5, comma 1:
a) le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente
più rappresentative
sul piano nazionale che
possono svolgere l’attività
anche per il tramite delle
associazioni territoriali e
delle società di servizi controllate;
b) le associazioni in
possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e
aventi come oggetto la tutela,
l’assistenza e la promozione
delle attività imprenditoriali,
del lavoro, della
formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali
che, ove ne ricorrano i presupposti,
possono operare
con le modalità indicate
alla lettera a) »;
b) dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
b) identica;
Atti Parlamentari — 172 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 3-bis. Sono altresì
autorizzati allo svolgimento
della attività di intermediazione
i gestori di siti internet,
a condizione che svolgano
la predetta attività
senza finalità di lucro e
fermo restando l’invio di
ogni informazione relativa
al funzionamento del mercato
del lavoro ai sensi di
quanto disposto dall’articolo
17, nonché a condizione
della pubblicazione sul sito
medesimo dei propri dati
identificativi »;
c) è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
c) identico:
Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 8-ter. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo
18, i soggetti di cui ai
commi 1, 3 e 3-bis del
presente articolo sono
autorizzati allo svolgimento
della attività di intermediazione
a condizione che
comunichino preventivamente
al Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali l’avvio dello
svolgimento dell’attività
di intermediazione, autocertificando,
ai sensi del
testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione
amministrativa,
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti
richiesti. Tali soggetti sono
inseriti in un’apposita
sezione dell’albo di cui
all’articolo 4 del presente
decreto. Resta fermo che
non trova per essi applicazione
la disposizione di cui
ai commi 2 e 6 del predetto
articolo 4 ».
« 8-ter. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo
18, i soggetti di cui ai
commi 1, 3 e 3-bis del
presente articolo sono
autorizzati allo svolgimento
della attività di intermediazione
a condizione che
comunichino preventivamente
al Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali l’avvio dello svolgimento
dell’attività di intermediazione,
autocertificando,
ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa,
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000,
n. 445, il possesso dei
requisiti richiesti. Tali soggetti
sono inseriti in un’apposita
sezione dell’albo di
cui all’articolo 4 del presente
decreto. Resta fermo
che non trova per essi
applicazione la disposizione
di cui ai commi 2 e 6 del
predetto articolo 4 ».
Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
4. Al comma 1 dell’articolo
8 del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, le parole: « Ferme
restando le disposizioni di
cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni
» sono sostituite dalle
seguenti: « Fermi restando
gli obblighi di comunicare
all’Istituto nazionale della
previdenza sociale e ai servizi
per l’impiego territorialmente
competenti i casi
in cui i lavoratori abbiano
rifiutato una offerta formativa,
di lavoro o un percorso
di reinserimento nel
mercato del lavoro, nonché
le disposizioni previste dal
codice in materia di protezione
dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 ».
Soppresso.
5. All’articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate
le seguenti modifiche:
5. Identico:
Atti Parlamentari — 175 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
a) al comma 1, il
secondo periodo è sostituito
dal seguente: « Le risorse
sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione
professionale, nonché
a misure di carattere previdenziale
e di sostegno al
reddito a favore dei lavoratori
assunti con contratto
a tempo determinato, dei
lavoratori che abbiano
svolto in precedenza missioni
di lavoro in somministrazione
in forza di contratti
a tempo determinato
e, limitatamente agli interventi
formativi, dei potenziali
candidati a una missione
»;
a) identica;
b) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
b) identico:
« 3. Gli interventi di cui
ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e
delle misure stabilite dai
contratti collettivi di lavoro
del settore ovvero, in mancanza,
dai fondi di cui al
comma 4 »;
« 3. Gli interventi di cui
ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e
delle misure stabilite dal
contratto collettivo di lavoro
nazionale delle imprese
di somministrazione di
lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative
a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai
fondi di cui al comma 4 »;
Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) al comma 5 sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e approva, entro il
termine di sessanta giorni
dalla presentazione, il
documento contenente le
regole stabilite dal fondo
per il versamento dei contributi
e per la gestione, il
controllo, la rendicontazione
e il finanziamento degli
interventi di cui ai commi 1
e 2. Decorso inutilmente
tale termine, il documento
si intende approvato »;
c) identica;
d) il comma 8 è sostituito
dal seguente:
d) identico:
« 8. In caso di omissione,
anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e
2, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al
fondo di cui al comma 4,
oltre al contributo omesso,
gli interessi nella misura
prevista dal tasso indicato
all’articolo 1 del decreto
del Ministero dell’economia
e delle finanze 26 settembre
2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2005, più il 5
per cento, nonché al Ministero
del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
una sanzione amministrativa
di importo pari al contributo
omesso che alimenta
il Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 »;
« 8. In caso di omissione,
anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e
2, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al
fondo di cui al comma 4,
oltre al contributo omesso,
gli interessi nella misura
prevista dal tasso indicato
all’articolo 1 del decreto
del Ministero dell’economia
e delle finanze 26 settembre
2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 236 del
10 ottobre 2005, più il 5
per cento, nonché una sanzione
amministrativa di
importo pari al contributo
omesso »;
e) dopo il comma 8 è
inserito il seguente:
e) identico:
Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 8-bis. In caso di mancato
rispetto delle regole
contenute nel documento
di cui al comma 5, il fondo
nega il finanziamento delle
attività formative oppure
procede al recupero totale
o parziale dei finanziamenti
già concessi. Le relative
somme restano a disposizione
dei soggetti autorizzati
alla somministrazione
per ulteriori iniziative formative.
Nei casi più gravi,
individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione
al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche
sociali, si procede ad
una definitiva riduzione
delle somme a disposizione
dei soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro
in misura corrispondente al
valore del progetto formativo
inizialmente presentato
o al valore del progetto formativo
rendicontato e
finanziato. Tali somme
sono destinate al Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993,
n. 236 »;
« 8-bis. In caso di mancato
rispetto delle regole
contenute nel documento
di cui al comma 5, il fondo
nega il finanziamento delle
attività formative oppure
procede al recupero totale
o parziale dei finanziamenti
già concessi. Le relative
somme restano a disposizione
dei soggetti autorizzati
alla somministrazione
per ulteriori iniziative formative.
Nei casi più gravi,
individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione
al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali,
si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a
disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione
di lavoro in misura
corrispondente al valore
del progetto formativo inizialmente
presentato o al
valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato.
Tali somme sono
destinate al fondo di cui al
comma 4 »;
f) dopo il comma 9 è
aggiunto il seguente:
f) identica.
« 9-bis. Gli interventi di
cui al presente articolo trovano
applicazione con
esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni
di lavoro in somministrazione
».
Atti Parlamentari — 178 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. All’articolo 13 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo
il comma 5 è inserito il
seguente:
6. Identico:
« 5-bis. La previsione di
cui al comma 1, lettera a),
trova applicazione solo in
presenza di una convenzione
stipulata tra una o più
agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro
con i comuni, le province,
le regioni ovvero con le
agenzie tecniche strumentali
del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche
sociali ».
« 5-bis. La previsione di
cui al comma 1, lettera a),
trova applicazione solo in
presenza di una convenzione
stipulata tra una o più
agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro
con i comuni, le province,
le regioni ovvero con le
agenzie tecniche strumentali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ».
6-bis. All’articolo 15 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo
il comma 1 è inserito il
seguente:
Atti Parlamentari — 179 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
« 1-bis. Entro il termine
di cinque giorni a decorrere
dalla pubblicazione prevista
dall’articolo 4, comma
1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni,
sono tenute a
conferire le informazioni
relative alle procedure
comparative previste dall’articolo
7, comma 6-bis,
del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001,
nonché alle procedure
selettive e di avviamento di
cui agli articoli 35 e 36 del
medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, ai
nodi regionali e interregionali
della borsa continua
nazionale del lavoro. Il
conferimento dei dati previsto
dal presente comma è
effettuato anche nel rispetto
dei princìpi di trasparenza
di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo
27 ottobre 2009,
n. 150. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto
con il Ministro per la
pubblica amministrazione e
l’innovazione, sentita la
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le
informazioni da conferire
nel rispetto dei princìpi di
accessibilità degli atti ».
Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
7. All’articolo 53 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo
il comma 1 è inserito il
seguente:
7. All’articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo
il comma 2 è inserito il
seguente:
« 1-bis. I contratti collettivi
di lavoro stipulati a
livello nazionale territoriale
o aziendale da associazioni
dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente
più rappresentative sul
piano nazionale possono
stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura
percentuale della retribuzione
spettante ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni
che richiedono qualificazioni
corrispondenti a
quelle per il conseguimento
delle quali è finalizzato il
contratto. La retribuzione
così determinata deve essere
graduale anche in rapporto
all’anzianità di servizio
».
« 2-bis. L’obbligo di
istruzione, di cui all’articolo
1, comma 622, della legge
27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni,
si assolve anche
nei percorsi di apprendistato
per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione
e formazione di cui al presente
articolo ».
8. All’articolo 61 del
decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, al
comma 2, dopo le parole:
« rapporti di durata complessiva
non superiore a
trenta giorni nel corso dell’anno
solare » sono inserite
le seguenti: « ovvero, nell’ambito
dei servizi di cura
e assistenza alla persona,
non superiore a 240 ore, ».
8. Identico.
Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati
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9. Il comma 46 dell’articolo
1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, è
abrogato. Dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, in materia di
somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato trovano
applicazione le disposizioni
di cui al titolo III,
capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276.
Soppresso.
Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 51.
(Nomina dei componenti
del comitato amministratore
di fondo di solidarietà).
ART. 51.
(Nomina dei componenti di
comitati istituiti presso
l’INPS).
1. La nomina dei componenti
del comitato
amministratore del Fondo
di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale 28 aprile 2000,
n. 158, può essere effettuata
per più di due volte.
1. Identico.
1-bis. All’articolo 58
della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la
parola: « tredici » è sostituita
dalla seguente: « dodici »,
le parole: « sei eletti dagli
iscritti al Fondo » sono
sostituite dalle seguenti:
« cinque designati dalle
associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al
Fondo medesimo »;
b) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
« 3. Il comitato amministratore
è presieduto dal
presidente dell’INPS o da
un suo delegato scelto tra i
componenti del consiglio di
amministrazione dell’Istituto
medesimo ».
Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati
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ART. 52.
(Disposizioni in materia di
collaborazioni coordinate e
continuative).
ART. 52.
(Disposizioni in materia di
collaborazioni coordinate e
continuative).
1. Fatte salve le sentenze
passate in giudicato, in
caso di accertamento della
natura subordinata di rapporti
di collaborazione
coordinata e continuativa,
anche se riconducibili ad
un progetto o programma
di lavoro, il datore di lavoro
che abbia offerto entro
il 30 settembre 2008 la stipulazione
di un contratto
di lavoro subordinato ai
sensi dell’articolo 1, commi
1202 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è
tenuto unicamente a indennizzare
il prestatore di
lavoro con un’indennità di
importo compreso tra un
minimo di 2,5 ed un massimo
di 6 mensilità di retribuzione,
avuto riguardo ai
criteri indicati nell’articolo
8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604.
Identico.
Atti Parlamentari — 184 — Camera dei Deputati
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