mercoledì 24 febbraio 2010
Versamento dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni non firmatarie: una ulteriore conferma
09:13 |
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Retelegale Roma |
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Il Tribunale di Roma, con la sentenza 2644-2010, ha confermato l'indirizzo giuresprudenziale (di cui davamo atto nella precedente nota) che riconosce la piena utilizzabilità, ai fini del versamento dei contributi sindacali, a favore delle organizzazioni non firmatarie, dell'istituto della cessione del credito.
Infatti, il D.P.R. 180-1950, nella versione novellata, non vietando l'utilizzabilità dell'istituto della cessione, si limita a porre in essere una diversa regolamentazione delle cessioni di credito, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in danaro oppure al pagamento di debiti diversi.
Al riguardo, il Tribunale di Roma, compiendo l'esegesi del predetto D.P.R., lucidamente osserva:
"la nuova normativa non ha quindi introdotto un divieto generale di cessioni di credito di natura retributiva ... ma ha soltanto resa più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la duisciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, al chiaro fine di contrastare il fenomeno dell'usura. L'ipotesi del prestito non costituisce, tuttavia, l'unica possibile cessione del credito retributivo, come dimostra la previsione dell'articolo 52 ...".
Alla luce di tale pronuncia, può dunque ritenersi maggioritario l'orientamento giuresprudenziale che riconosce, pur nella vigenza del novellato D.P.R. 180 del 1950, l'utilizzabilità dello strumento della cessione, ai fini del versamento dei contributi sindacali a favore di quelle organizzazioni che non hanno provveduto a sottoscrivere il c.c.n.l..
Rete Legale Roma -Vincenzo Caponera
Infatti, il D.P.R. 180-1950, nella versione novellata, non vietando l'utilizzabilità dell'istituto della cessione, si limita a porre in essere una diversa regolamentazione delle cessioni di credito, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in danaro oppure al pagamento di debiti diversi.
Al riguardo, il Tribunale di Roma, compiendo l'esegesi del predetto D.P.R., lucidamente osserva:
"la nuova normativa non ha quindi introdotto un divieto generale di cessioni di credito di natura retributiva ... ma ha soltanto resa più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la duisciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari, al chiaro fine di contrastare il fenomeno dell'usura. L'ipotesi del prestito non costituisce, tuttavia, l'unica possibile cessione del credito retributivo, come dimostra la previsione dell'articolo 52 ...".
Alla luce di tale pronuncia, può dunque ritenersi maggioritario l'orientamento giuresprudenziale che riconosce, pur nella vigenza del novellato D.P.R. 180 del 1950, l'utilizzabilità dello strumento della cessione, ai fini del versamento dei contributi sindacali a favore di quelle organizzazioni che non hanno provveduto a sottoscrivere il c.c.n.l..
Rete Legale Roma -Vincenzo Caponera
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